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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Succivo

Truffa ai danni del Comune: assolti due ex dirigenti

Il responsabile dell'area tecnica si liquidò 11mila euro pagati dal collega dell'area finanziaria

Assolti perché il fatto non sussiste. È stata questa la decisione della Seconda Sezione Penale in composizione collegiale - presieduta dal giudice Rossella Marro - del Tribunale di Napoli  Nord nei confronti di Raffaele Bonnanno, 70enne architetto nonché ex dirigente dell'area Tecnica del Comune di Succivo, e Giuseppe Perrotta, 70enne di Succivo responsabile dell'ufficio contabile del medesimo comune, imputati di truffa e abuso d'ufficio.

Dopo una lunga istruttoria dibattimentale il presidente del collegio ha accolto le tesi difensive degli avvocati Felice Belluomo e Bernardino Lombardi conformi alla richiesta di assoluzione formulata dal pubblico ministero Paolo Martinelli. L'attività di indagine della Procura riguardo i due dipendenti del Comune di Succivo partì nell'ottobre 2017 a seguito di una segnalazione della segretaria comunale dell'epoca Noemi Spagnamusso, dimessasi poco dopo, in cui evidenziava come l'architetto Raffaele Bonnanno in qualità di responsabile unico del procedimento si era autodeterminato dei compensi per dei lavori eseguiti per conto del comune liquidati con visto di conformità contabile del responsabile dell'ufficio contabile Giuseppe Perrotta.

Nello specifico Bonanno e Perrotta nell'esercizio delle funzioni pubbliche agli stessi attribuite presso il comune di Succivo; Bonanno in violazione del codice di comportamento in base al quale sussiste un obbligo di astensione in caso di adozione di provvedimenti riguardanti la propria persona e Perrotta in violazione dei doveri di controllo contabile, Bonanno emetteva in proprio favore 3 determine di pagamento del valore complessivo di circa 11mila euro regolarmente liquidate da Perrotta in tal modo procurando un ingiusto profitto patrimoniale a Bonanno che otteneva la liquidazione di tali somme.

Entrambi, Bonanno nell'emettere le determine autoreferenziali e Perrotta nel liquidare le somme inducevano in errore l'Ente circa le spettanze dovute. I difensori hanno evidenziato quanto non si trattasse di lucro non dovuto giacché le spettanze erano calcolate secondo un criterio matematico scientifico con previsione di legge per Bonanno ed in merito a Perrotta la regolarità del visto contabile atteneva alla procedura di liquidazione nulla afferente con un eventuale potere discrezionale assente. Tesi che hanno portato alla pronuncia assolutoria per i due dipendenti comunali 70enni perché il fatto non sussiste.

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