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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Casal di Principe

Approvata la legge che tutela i testimoni di giustizia

Ora può sperare anche Augusto Di Meo, unico testimone dell'omicidio di don Peppe Diana

Il Senato ha approvato in via definitiva, all'unanimità con 179 voti a favore, la legge che tutela i Testimoni di giustizia. Unanime la soddisfazione della politica. "Più forza a chi rischia per difendere verità e legalità", scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Si tratta invece di "un importante riconoscimento per chi decide di stare dalla parte dello Stato e della legalità" per il ministro della Giustizia Andrea Orlando. "Sono felice per l'approvazione definitiva in Senato della legge sulla protezione dei #testimonidigiustizia. Un provvedimento importante che aiuta le persone a fidarsi dello Stato", gli fa eco il presidente del Senato Pietro Grasso. Esulta anche la presidente della commissione Antimafia Rosy Bindi, che per prima aveva dato input al provvedimento e ne è adesso la prima firmataria: "L’approvazione in via definitiva della riforma dei Testimoni di giustizia è una bella notizia e un segnale importante al Paese anche perché raggiunto con un voto unanime. Con questa legge - sottolinea - si riconosce lo statuto del testimone di Giustizia, superando l’impropria sovrapposizione con i collaboratori di giustizia e si rende più garantista, trasparente e personalizzato il sistema di tutela dei Testimoni e si riconosce la loro fondamentale funzione". Dello stesso avviso Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera che pur riconoscendo "alcune criticità presenti nel testo", definisce la legge "una svolta di civiltà, un ulteriore passo per rendere più efficace la lotta alle mafie e alla corruzione: i Testimoni di giustizia sono portatori di verità e costruttori di giustizia, persone che mettono in gioco se stesse, la propria dignità, la propria vita e quella dei loro famigliari per un interesse collettivo, per il bene comune del nostro Paese".L’obiettivo finale del testo è quindi definire una legge esclusivamente dedicata ai Testimoni di Giustizia (di norma semplici cittadini che danno uno specifico apporto alle indagini della magistratura e che per questo possono essere perseguitati da gruppi criminali), che ne delinei lo 'Statuto' evitando qualunque confusione sul piano giuridico, amministrativo e culturale con i Collaboratori di Giustizia (che fanno invece parte di organizzazioni criminali e che proprio per questo sono in grado di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle indagini, ottenendo in cambio benefici di varia natura).

LO STATUS DI TESTIMONE. L’identità del Testimone di Giustizia a seguito della denuncia è caratterizzata da una condizione di pericolo talmente concreta, grave e attuale da rendere inadeguate le misure di protezione ordinarie (ossia quelle che si occupano genericamente dei Testimoni processuali) e renderne necessarie di speciali.I requisiti necessari da soddisfare per rientrare sotto questa speciale protezione sono principalmente tre: l’oggetto della testimonianza, che deve essere intrinsecamente attendibile e rilevante ai fini delle indagini o del giudizio; l’assenza di condanne per delitti non colposi, o misure di prevenzione a carico del Testimone da cui si desuma l’attualità della pericolosità sociale; l’assenza di benefici tratti dai reati che sta denunciando.

LE MISURE DI PROTEZIONE. La legge rende il programma speciale in località protetta l’eccezione a favore della protezione in loco attraverso le speciali misure; mette a disposizione il medesimo ventaglio di misure di sostegno economico, senza distinzioni; aggiunge alcune nuove misure di sostengo economico e sociale come l’indennizzo fortefattario per i danni psicologici o biologici derivanti dalla testimonianza resa, l’inserimento lavorativo nella pubblica amministrazione come estrema ratio, qualora ogni altra forma di reinserimento occupazionale sia fallito, il sostegno all’impresa con tutti gli strumenti previsti dal Codice Antimafia per le aziende sequestrate; prevede la figura del 'referente' del Testimone di giustizia (che affianca il Testimoni e gli altri protetti, anche avvalendosi di uno psicologo); prevede esplicitamente l’incidente probatorio e la video conferenza come strumenti cui l’Autorità Giudiziaria debba ricorrere per raccogliere nel procedimento le dichiarazioni del Testimone per non sovraesposizione in Aula il Testimone.

IL TESTIMONE DELL'OMICIDIO DON DIANA. Una legge che sarà importante anche per chi, come Augusto Di Meo, pur essendo stato l'unico testimone dell'omicidio più grave, mediaticamente parlando, operato dal clan dei Casalesi, come quello di don Peppe Diana, non è stato mai riconosciuto come "vittima della criminalità organizzata". Al punto che nelle scorse settimane è stata anche avviata una petizione che ha raccolto 35mila firme. Quella mattina del 19 marzo del 1994, Di Meo  vide in faccia il killer di don Diana. Non ci pensò due volte a correre dai carabinieri di Casal di Principe dove riconobbe in una foto segnaletica l’autore dell’omicidio. Allora aveva 34 anni ed un laboratorio fotografico avviato. “Quella testimonianza – è scritto nell’appello -  ritenuta fondamentale dalla Dda di Napoli per la condanna degli autori dell’omicidio così come confermato anche dalla Cassazione del 2004, gli ha cambiato la vita. Di Meo ricevette minacce tanto che il 16 aprile del 1994 vennero ordinate adeguate misure di protezione a seguito delle determinazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Caserta”.

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