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Espropri non pagati, condannati Comune e Asi

Il Tar ha accolto il ricorso di 4 cittadini che attendono ancora il pagamento delle spettanze per l'esproprio

Quattro fratelli di Carinaro hanno portato davanti ad un giudice il Comune di Carinaro e il Consorzio Asi (entrambi non costituiti in giudizio) per far valere le proprie ragioni. Hanno chiesto al Tar di avviare l'iter scaturente dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha condannato in solido il Comune di Carinaro e il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta al pagamento in favore dei ricorrenti dell’indennità di espropriazione e delle spese giudiziali.

Partiamo dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha imposto di pagare 7.802,50 oltre Iva e Cpa. Il pagamento non c'è ancora stato e quindi i 4 fratelli hanno chiesto la nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione delle Amministrazioni in caso di persistenza nell’inadempimento e di fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, oltre alla condanna alle spese ed onorari del giudizio.

Per il giudice "il ricorso è fondato e merita accoglimento". E quindi secondo il giudice oltre ai 7800 euro i ricorrenti devono avere anche "le spese accessorie, comprese le spese di registrazione del titolo azionato, pari a 692,68 euro". "Non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza". Qualora ci sian ancora inottemperanza si nominerà "un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente".

Quanto alla somma richiesta come “astreinte” (“per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato”), "appare ragionevole riconoscere a parte ricorrente a tale titolo - in esito ad una più approfondita disamina delle peculiarità che connotano l’istituto in questione e, in particolare, della funzione sanzionatoria che connota lo stesso - un’ulteriore somma pari agli interessi legali sulle somme dovute e non ancora corrisposte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia e fino al dì del pagamento da parte dell’Amministrazione intimata, ovvero, in caso di mancato pagamento, fino al dì dell’insediamento del Commissario ad acta".

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