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Dissesto-bis, i giudici chiedono “indagine sui responsabili”

“Segnalazione dei fatti all’autorità giudiziaria per accertare le ipotesi di reato sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri”

Non solo la necessità di un dissesto-bis che precluderà ai cittadini casertani la possibilità di poter vedere scendere le tasse in un futuro non troppo lontano. Ma anche il pericolo che la Corte dei Conti possa rivalersi su chi ha votato le delibere in giunta e consiglio. Emerge anche questo dalle motivazioni con le quali la Corte dei Conti a Sezioni Riunite ha bocciato il ricorso presentato dal Comune di Caserta sul riequilibrio.

La Corte: “Situazione anomala”

Si legge nella sentenza: “Si assiste ad un anomalo stato di aggravamento della situazione finanziaria dell’Ente in epoca successiva all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (avvenuto nel 2012 durante l’amministrazione Del Gaudio, nda) ovvero proprio durante un arco temporale entro il quale, invece, avrebbe dovuto addivenirsi ad un progressivo ed effettivo stato di risanamento”.

“Giudizio sulla gestione ordinaria”

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, hanno oltre chiarito, che “non costituisce spunto controverso del giudizio la valutazione della compatibilità tra la procedura di riequilibri finanziario pluriennale e la procedura di dissesto o le eventuali interferenze generali tra le due procedure posto che la procedura di dissesto è riferibile ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2011, anno precedente all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, mentre l’oggetto del presente giudizio attiene all’esame della congruità ed attendibilità del piano di riequilibrio finanziario approvato dall’Ente con deliberazione consiliare n. 15/2016 (approvata dall’amministrazione comunale Marino, nda) ed inerente lo stato finanziario della gestione ordinaria”.

“Accertamento delle responsabilità”

“Questo organo giudicante - continua - rilevato che il ricorso alla procedura di riequilibrio non appare idoneo ad assicurare all’Ente quel percorso graduale di risanamento e ripristino degli equilibri di bilancio che costituisce l’obiettivo primario del ricorso alla procedura di riequilibrio e che avrebbe dovuto comunque caratterizzare la gestione intrapresa in seguito all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, non possono quindi esimersi dal dichiarare il dettato dell’articolo 2678 del Tuel ai sensi del quale il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non riparabile coi mezzi di cui all’articolo 193 o l’insorgenza di debiti fuori bilancio non ripoianabili con le modalità dell’articolo 194 o il mancato rispetto delle prescrizioni del Tuel (articolo 259, 265, 266 e 267) in tema di gestione del bilancio stabilmente riequilibrato comportano da parte dell’organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all’autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato e l’invito degli atti alla Corte dei Conti per l’accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri”.

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