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Demolizione dopo il condono, il Tar blocca tutto e salva la casa

Condannato il Comune: dovrà anche pagare le spese di giudizio di 1500 euro

Condannato il Comune di Casal di Principe. Il Tar ha accolto il ricorso presentato da due cittadini casalesi ed ha annullato un’ordinanza di demolizione. Si tratta di una sentenza storica e molto importante per tutta la comunità. L’iter inizia nel 2001 quando l’amministrazione comunale ordina la demolizione di un immobile già occupato da un nucleo familiare. Secondo i cittadini però nel 2008 è stata richiesta un’istanza di sanatoria che non è stata considerata dall’Ente. In sintesi il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione sarebbe stato adottato nonostante non risulti esercitato il potere di autotutela in ordine al Permesso in sanatoria rilasciato a seguito della presentazione di istanza. Il Comune di Casal di Principe, sapendo forse di non avere chance nel giudizio, non si è costituito in giudizio.

Secondo i giudici del Tar “il ricorso è fondato e va accolto”. Preliminarmente il Tar evidenzia che “si contesta la legittimità dell’esercizio da parte del Comune di Casal di Principe di provvedere all’accertamento dell’inottemperanza ad ordine di demolizione sebbene fosse stato rilasciato Permesso di costruire in sanatoria a seguito della presentazione di istanza”. I giudici dicono che “vanno censurati il difetto di istruttoria e la violazione dell’articolo 36 del DPR n. 380/2001 da cui sono inficiati i provvedimenti impugnati, nella misura in cui si è proceduto nel 2017 all’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 2001, nonostante l’abuso fosse stato già condonato nel 2008 e parte privata avesse ormai – anche per il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione - legittimamente fatto affidamento sulla definitiva soluzione della controversia. Peraltro, in sede di positiva valutazione dell’istanza di accertamento di conformità, lo stesso Comune di Casal di Principe aveva accertato che l’opera non ricadeva nei casi di concessione gratuita e che sussistevano i presupposti di legge per il rilascio del Permesso per fabbricato per civile abitazione in zona B4. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione”.

Il Tar condanna anche il Comune di Casal di Principe al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in 1500 euro oltre accessori per legge.

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