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Centro antidiabete vince ricorso contro l'Asl di Caserta

Per il giudice del Tar non è stata riconosciuta l'assistenza ai cittadini del Distretto 19

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato dal ‘Centro Antidiabete Normanno’ contro l’Asl di Caserta, il Commissario ad Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e la Regione Campania (che non si è costituita in giudizio). Il rappresentante legale del ‘Centro Antidiabete Normanno’ ha chiesto ed ottenere che si ottemperasse alla sentenza del Tar Campania per la “programmazione di assistenza diabetologica nel Distretto 19 (Frignano, Lusciano, Parete, S.Marcellino, Trentola Ducenta, Villa Di Briano), cui afferiscono 71,837 abitanti (in tale territorio è ubicato il centro ricorrente)”.

Con la rete programmata dalla Regione infatti, secondo il ricorso, “ben 464.487 abitanti su 924.614 non erano garantiti per l’assistenza antidiabetica”. Nonostante una sentenza che già dava ragione al ‘Centro Antidiabete Normanno’ il “Commissario ad acta non ha ottemperato alla sentenza” e quindi si è finiti nuovamente dinanzi al Tar. Per l’Asl di Caserta, regolarmente costituita in giudizio, ci sarebbe stata “in via preliminare l’inammissibilità del ricorso” e poi “in subordine” ha chiesto, comunque, di “rigettarsi il ricorso nel merito”.

Il giudice del Tar ha fatto subito emergere che “questa Sezione ha annullato l’atto di programmazione emesso dal Commissario ad acta perché irragionevole e privo di motivazione, con conseguente condanna dell’organo commissariale a riesaminare gli atti di programmazione alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate nella sentenza e finalizzate a garantire una più uniforme distribuzione territoriale dei centri erogatori dell’assistenza diabetologica”. Il Commissario ad acta, tuttavia, non ha provveduto: “Non risultano, peraltro, fondate le eccezioni sollevate dall’Asl Caserta tese sostanzialmente a mettere in discussione quanto già deciso e cristallizzato nel titolo esecutivo”.

Per questo motivo “in esecuzione del giudicato avente immediato valore conformativo - ordinatorio”, il ricorso “va accolto nei confronti del Commissario ad acta ai fini del riesame della programmazione alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate nella sentenza e finalizzate a garantire una più uniforme distribuzione territoriale dei centri erogatori dell’assistenza diabetologica. Per gli adempimenti di competenza si assegna all’intimata amministrazione il termine di giorni 60 dalla data di notificazione. In caso di perdurante inerzia il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta in persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, ad un funzionario del proprio ufficio, con l’incarico di provvedere, in luogo ed a carico delle amministrazioni inadempienti, all’esecuzione entro i successivi 60 giorni”.

Nella sentenza il giudice “condanna il Commissario ad acta ad eseguire la sentenza del Tar e a pagare 1.500 euro di spese legali oltre accessori di legge”.

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