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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca Trentola-Ducenta

Terreno intestato a prestanome, 'stoppata' la moglie del ras dei Casalesi

Ricorso rigettato, la Cassazione conferma: "Non aveva la disponibilità economica per acquistarlo"

Filomena Datoaddio, moglie dell’imprenditore di Casapesenna ritenuto vicino al clan Zagaria, Antonio Cirillo, ha provato – con un ricorso in Cassazione – a ‘recuperare’ un terreno a Trentola Ducenta prima sequestrato e poi confiscato nel 2017 con un decreto del tribunale di Napoli Nord (decisione confermata nel 2019 anche dalla Corte di Appello di Napoli). La donna si è vista però ‘rigettata’ con il giudice che ha spiegato nei dettagli il perché della sua decisione.

Secondo quanto riferito nella sentenza “la Datoaddio, moglie di Piccolo e attuale ricorrente, si è prestata a fare da prestanome del marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro e la dichiarazione di atto notorio, prodotta al fine di dimostrare l’esistenza di una provvista sufficiente per l’acquisto dell’immobile oggetto di sequestro, è da ritenersi inattendibile”. Proprio sotto questo aspetto la donna ha provato a far valere le proprie ragioni attraverso una memoria difensiva presentata dall’avvocato ma per il giudice della Cassazione “il motivo di ricorso è infondato e va, perciò, rigettato”. 

Il giudice dice che “dagli atti è possibile desumere la disponibilità effettiva del bene da parte di Antonio Piccolo, attraverso l’interposizione formale fittizia della moglie attuale ricorrente, dal fatto, incontestato, che la Datoaddio si è prestata a fare da prestanome del marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro. Circostanza confermata dall’assenza di un’effettiva capacità economica al momento dell’acquisto. Sul punto la deduzione difensiva che individua la provvista utilizzata per il pagamento del corrispettivo della compravendita nella donazione informale di 10mila euro ricevuta dal genitore della ricorrente, apparentemente comprovata dall’allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 30 aprile 2019, non può essere valutata come attendibile, infatti, come già evidenziato nel provvedimento impugnato, con motivazione logica e immune da censure o contraddizioni, non è dato comprendere davanti a quale autorità sia stata resa o ricevuta, né come sia stata autenticata la sottoscrizione del dichiarante e l’epoca di redazione, successiva di quattro anni dall’intervenuto sequestro, aumenta il grado di inattendibilità del documento prodotto”. 

Da ciò deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

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