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Cronaca San Nicola la Strada

I giudici sospendono la condanna di risarcimento a carico dell’ex sindaco

In primo grado è stato condannato a risarcire 210mila euro insieme a Gentile

Sospesa l’efficacia della sentenza di condanna a carico dell’ex sindaco di San Nicola la Strada Pasquale Delli Paoli e del vice Prospero Gentile. E’ quanto deciso dalla Corte d’Appello di Napoli (sezione feriale) presieduta da Alessandro Cocchiara in accoglimento della richiesta presentata dall’avvocato Renato Labriola.

L’ex sindaco Delli Paoli e Gentile rischiavano di dover subito pagare 210mila euro così come deciso dal giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo il ricorso presentato dalla società Gesia che ha imputato all’Ente di non aver pagato fatture per oltre un anno per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Raccolta effettuata in emergenza, dopo che venne meno il contratto con la Impresud. La Gesia lavorò ma senza essere pagata e per questo motivo ha fatto ricorso, chiedendo oltre 200mila euro. Il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato ex sindaco ed il facente funzioni imputando loro la colpa visto che avevano firmato le ordinanze di affidamento dell’appalto per far fronte alla mancanza di una ditta che raccogliesse i rifiuti

I giudici d’Appello, nelle motivazioni della sospensiva dell’efficacia della condanna di primo grado, evidenziano che “ad una valutazione comparativa dei contrapposti interessi si giustifica la sospensione della sentenza impugnata, giacchè la statuizione di condanna appare oggettivamente onerosa e la particolare rilevanza dell’importo lascia fondatamente presumere il grave pregiudizio, al quale sarebbero esposti gli appellanti Delli Paoli Pasquale e Gentile Prospero, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, sotto il profilo della difficoltà di provvedere ai propri bisogni di vita tenuto conto della documentazione reddituale prodotta” sottolineando anche che “al sindaco, che quale ufficiale di governo emani un’ordinanza contingibile e urgente per la rimozione dei rifiuti che invadono il territorio comunale, non si applicano le norme che imputano direttamente all’amministratore o funzionario la spesa del servizio reso”. Questo potrebbe aprire scenari diversi ed importanti anche per il giudizio d’appello.

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