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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca Santa Maria Capua Vetere

Corruzione, "no" all'arresto bis dell'avvocato

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura

I pubblici ministeri di Latina chiedono la conferma dell'ordinanza di custodia cautelare dell'avvocato di Santa Maria Capua Vetere Raffaele Scirè. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura contro la decisione del Tribunale del Riesame che aveva annullato le accuse a carico di Scirè e di altri indagati, tra cui l'assessore al Bilancio del Comune di Pontinia (provincia di Latina), accusati a vario titolo di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato per la gara di affidamento del servizio di riscossione tributi.

La Procura dopo l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare, che aveva portato all'arresto di ben 6 persone, da parte del Riesame si è rivolta alla Cassazione reiterando la conferma dell'impianto accusatorio. Secondo l'accusa gli indagati avrebbero pilotato la gara per il servizio di riscossione tributi del Comune con l’intento di favorire l’aggiudicazione a una specifica società in cambio di favori, tra cui l’assunzione della figlia di un funzionario presso una delle società interessate e l’affidamento a Scirè, che si stava occupando della predisposizione degli atti amministrativi, dell’incarico di consulente per la gestione del contenzioso legale.

I giudici della Suprema Corte, però, hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Per la Suprema Corte "il punto decisivo sul quale il Tribunale ha escluso la configurabilità della ipotesi delittuosa provvisoriamente contestata - e che il ricorso ha inteso contrastare con mere affermazioni di fatto - riguardava la messa in pericolo concreto della correttezza del procedimento di predisposizione della gara. Va al riguardo osservato che perché possa rilevare il turbamento sanzionato dall'art. 353-bis codice penale è pur sempre necessario che vi sia un procedimento amministrativo volto all'approvazione del bando di gara, posto che altrimenti la tutela offerta dal legislatore attraverso tale norma verrebbe a perdere della sua specificità in funzione di una tutela generalizzata della correttezza dell'attività della pubblica amministrazione, che, a determinate condizioni, può ricadere sotto la previsione di altre disposizioni del codice. In tale prospettiva, il Tribunale ha rilevato che un procedimento a tal fine non era stato neppure avviato dalla pubblica amministrazione, risultando le delibere in bozza predisposte dagli indagati meri atti generici prodromici all'avvio del procedimento e il cui contenuto era neutrale rispetto alla futura indizione della gara".

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