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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Moccia chiede lo ‘sconto’ dopo aver cavato sui contributi ambientali

Presentato anche ricorso al Tar, ma i giudici eccepiscono il difetto di giurisdizione

La Cementi Moccia ha chiesto uno sconto dl 30% alla Regione Campania sul contributo ambientale da pagare per il lavoro nella cava di calcare in località Santa Rosalia a Caserta e non avendo ottenuto risposte positive da palazzo Santa Lucia ha deciso di presentare ricorso al Tar Campania. Ma i giudici napoletani non hanno inteso accoglie le rimostranze della società. In particolare la Quarta sezione (presidente Umberto Maiello) ha specificato che il ricorso dovrebbe essere presentato al giudice ordinario ritenendo inammissibile: “Tale contributo, quindi, è dovuto in ragione dell'attività stessa di sfruttamento della cava, ed è teso alla copertura delle spese che la collettività dovrà sostenere per la salvaguardia dei valori ambientali compromessi con l'attività di sfruttamento del suolo, sicché non rileva il regime proprietario del suolo stesso. Nella determinazione dei contributi in parola, l'Amministrazione regionale non esercita potestà discrezionale alcuna, ma si limita a fare applicazione - come prevede l'art. 18 della legge regionale n. 54 del 985 - di meri criteri di calcolo "in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale”. Non è prospettabile neppure la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, poiché, come messo in luce nella richiamata giurisprudenza di questa Sezione con riferimento alle note sentenze della Corte Costituzionale numero 204\2004 e numero 191\2006, la giurisdizione esclusiva va limitata alle materie in cui sussiste anche quella generale di legittimità a causa della presenza di atti o provvedimenti emessi nella veste di amministrazione-autorità, che qui, per le ragioni spiegate nel precedente paragrafo, non sussistono. In conclusione, va rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla presente controversia, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, che qui si indica ai fini di cui all'art. 11 del Codice del processo amministrativo, presso il quale è possibile riassumere la causa con salvezza degli effetti bei termini stabiliti dalla legge”.

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