rotate-mobile
Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Casapesenna

Società esclusa dalla gara per i lavori alla scuola. "Offerta anomala, violati i minimi salariali"

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato da una società contro il Comune di Casapesenna

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato da una società contro il Comune di Casapesenna. Il ricorrente già aveva ricevuto una risposta negativa al Tar ma ha voluto continuare la sua battaglia giudiziaria, incorrendo però in un’altra ‘sconfitta’. Con il ricorso in primo grado la società aveva impugnato gli atti relativi alla procedura concorsuale indetta dal comune di Casapesenna avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto dei “lavori di adeguamento sismico per la messa in sicurezza della Scuola Media Statale “Pascoli” di via Leonardo Da Vinci”, con importo a base d’asta fissato in 1.686.179,50 euro.

In particolare, l’appellante ha impugnato la determinazione con cui è stata esclusa dalla gara per incongruità dell’offerta, nonché la successiva aggiudicazione alla controinteressata della procedura concorsuale, chiedendo, altresì, l’inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, e il subentro nello stesso. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania aveva respinto il ricorso appellato per una serie di motivi ma i ricorrenti hanno deciso di far sentire la loro voce anche all’ultimo grado di giudizio, appunto il Consiglio di Stato. Dalla sentenza emerge che “all’esito della valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche l’appellante risultava prima in graduatoria avendo praticato il ribasso del 20% sull’importo a base d’asta e aveva conquistato anche punti importanti avendo praticato il ribasso del 60% rispetto al tempo previsto dagli atti di gara per l’esecuzione dei lavori”.

Con nota del 6 ottobre 2022 il Rup però chiedeva alla società chiarimenti rispetto alla sua offerta economica, ritenendo la stessa presuntivamente anomala per “presunta violazione dei minimi salariali del costo della manodopera; ingiustificata riduzione dei tempi di esecuzione con un ribasso tempo del 60% sul tempo previsto dal bando, e quindi dei relativi costi, effettuata, peraltro, senza indicare metodologie che giustificassero tale riduzione; i preventivi allegati alle giustifiche riporterebbero prezzi “fuori mercato” ed in particolare uno dei tre preventivi sarebbe anche giunto “fuori termine” e quindi non poteva essere preso in considerazione; i costi delle attrezzature di proprietà dichiarate sarebbero fuori mercato e non giustificati; le spese generali sarebbero state quantificate nella misura complessiva dell’8% senza alcuna altra spiegazione o specifico chiarimento”.

Dopo aver acquisito le giustificazioni richieste ed ulteriormente integrate, con provvedimento del 12 dicembre 2022, la stazione appaltante, “ritenendo le giustifiche prodotte non idonee a superare la dedotta anomalia, comunicava all’appellante l’esclusione dalla procedura per incongruità dell’offerta”. E quindi successivamente la stazione appaltante aggiudicava la gara ad un'altra società.

Per la società ricorrente “non sussisterebbero elementi specifici tali da rendere “sospetta” l’offerta presentata, che non era anomala e dunque tale da legittimare la valutazione di anomalia facoltativa”. Ma il giudice del Consiglio di Stato sottolinea che “effettivamente, dalla documentazione versata in atti emerga con evidenza la piena logicità delle determinazioni della stazione appaltante, nonché la congruità della relativa istruttoria, atteso che il RUP e la commissione giudicatrice, nell’ambito del pieno esercizio della loro discrezionalità tecnica, hanno valutato come anomala l’offerta in presenza di palesi elementi specifici di tale anomalia”.

Ci sono una serie di motivazioni, una delle quali dice che “il costo della manodopera dalla stessa quantificato, che comprende anche quello necessario alla realizzazione delle migliorie, è di gran lunga inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante. Tale differenza deriverebbe da un minor tempo di utilizzo della manodopera, ma nelle giustificazioni tale riduzione non viene spiegata con l’impiego di macchinari che incrementano la produttività ovvero con modelli di organizzazione che ottimizzano il rendimento della manodopera. Ed invero, l’assunzione di manodopera locale che non necessita di spese di trasporto o la mancata corresponsione dell’indennità da disagio non giustificano l’abbattimento del monte ore”.

“Neppure la riduzione dei giorni lavorativi effettivamente necessari alla realizzazione dell’opera (150) pare sufficiente a tale scopo, poiché presuppone l’incremento del numero delle ore giornaliere, con un conseguente aumento dei costi di retribuzione, a meno che non venga prevista illegittimamente una retribuzione inferiore a quella delle tabelle ministeriali”, conclude il Consiglio di Stato.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Società esclusa dalla gara per i lavori alla scuola. "Offerta anomala, violati i minimi salariali"

CasertaNews è in caricamento