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Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica Maddaloni

Il Tar non ribalta il voto, De Filippo resta a casa

Respinto il ricorso presentato dall'ex sindaco sull'assegnazione dei seggi

Ricorso respinto. Il Tar Campania non ha accolto le richieste dell’ex sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo che aveva presentato una richiesta di revisione dell’assegnazione dei seggi dell’ultima tornata elettorale amministrativa che lo aveva visto vincere il ballottaggio, ma senza avere la maggioranza dei consiglieri in aula, a causa del superamento, al primo turno, della soglia del 50% dei candidati che sostenevano lo sfidante Peppe Razzano.

De Filippo, dopo essere stato mandato a casa il giorno stesso dell’insediamento, aveva proposto ricorso contestando il metodo di assegnazione dei seggi, ma i giudici napoletani non lo hanno accolto. De Filippo confidava sul fatto che, in alcuni casi, i giudici amministrativi (in particolare del Consiglio di Stato) in situazioni analoghe, avevano accolto ricorsi di tal genere, rimettendo in carica i sindaci. Così non è stato, invece, per Maddaloni. Ora ci sono due strade: un ricorso immediato al Consiglio di Stato o puntare tutto sulle prossime elezioni amministrative in programma nel 2018.

Scrivono i giudici del Tar (Pennetti presidente, Nunciana e Dell’Olio consiglieri): “La tesi non convince perché contraria ad una corretta esegesi della norma, che faccia tesoro sia degli elementi di carattere letterale sia di quelli di carattere logico-sistematico, i quali escludono che il quorum del 50 per cento impeditivo dell’attribuzione del premio di maggioranza possa trovare la sua base di calcolo nel montante complessivo dei voti conseguiti dai candidati sindaci al primo ed al secondo turno. Dal punto di vista letterale, è indubbio che tale percentuale sia collegata al solo primo turno, laddove la norma ribadisce, con l’espressione “turno medesimo”, che il turno da prendere in considerazione è solo il primo; peraltro, se la legge avesse inteso valorizzare anche i risultati conseguiti dai candidati Sindaci al secondo turno, lo avrebbe fatto espressamente e la mancanza di ogni riferimento al riguardo conferma che il turno da intendere come base di calcolo è appunto il primo”.

Ed aggiungono: “Dal punto di vista logico-sistematico, un diffuso e condivisibile orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di chiarire, da un lato, che il cinquanta per cento dei voti validi non può non riguardare la sommatoria dei voti conseguiti dai candidati Sindaci al primo turno, non essendovi evidentemente più spazio per i voti di lista nel secondo turno, e, dall’altro, che solo rapportando la detta percentuale al numero dei voti espressi nel primo turno, la norma viene ricondotta a razionalità, in quanto soltanto in tale ipotesi, caratterizzata dalla più genuina ed immediata proiezione delle scelte dell’elettorato nei confronti delle varie liste o gruppi di liste in competizione, trova la sua ragion d’essere (nel complessivo disegno del legislatore) il contrappeso della diversa composizione del Consiglio Comunale, quale espressione rappresentativa di una maggioranza di voti di lista divergente da quella conseguita dalle liste collegate al Sindaco eletto con la maggioranza assoluta dei suffragi. In sintesi, la percentuale del 50 per cento dei voti validi e la connessa ipotesi eccettuativa di cui all’art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 devono essere riferite esclusivamente ai voti espressi in favore dei candidati sindaci nel primo turno, solo in tal modo restando giustificata, nell’intenzione del legislatore, la deroga all’attribuzione del premio di maggioranza alle liste o al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto in sede di ballottaggio; discende da quanto esposto che correttamente l’ufficio elettorale non ha provveduto ad attribuire al Sindaco eletto del Comune di Maddaloni il premio di maggioranza contemplato dalla legge”.

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