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Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica San Nicola la Strada

Elezioni, il Tar respinge il ricorso: Fratelli d’Italia non recupera il seggio

Per i giudici è “inammissibile”: Loredana De Lucia resta fuori dal consiglio

Fratelli d’Italia non riesce a recuperare il posto in consiglio comunale a San Nicola la Strada. La seconda sezione del Tar Campania (presidente Paolo Corciulo) ha ufficializzato oggi la decisione con la quale ritiene “inammissibile” il ricorso presentato da Loredana De Lucia che aveva chiesto una verifica dei voti della lista e quelli ricevuti dal candidato sindaco Franco Basile che, secondo i suoi calcoli, le avrebbe permesso, oltre che di sopravanzare Antonio Terracciano nella lista, anche di recuperare un seggio al posto del consigliere eletto Giovanna Campanile del Movimento Strada Nuova. Secondo il ricorso presentato dalla De Lucia “le irregolarità sarebbero emerse, in particolare, nella sezione elettorale numero 13, tanto da alterare la cifra elettorale della lista numero 4 “Giorgia Meloni per Basile Sindaco” alla quale sarebbero stati assegnati voti totali 589 anziché, come dato corretto, voti totali 597 e, comunque dell’intera coalizione, alla quale avrebbero dovuto attribuirsi non 1355 voti, ma 1391; all’esito di tale maggiore attribuzione, il seggio sarebbe stato assegnato alla predetta coalizione e, in ragione dei voti di preferenza ottenuti, alla candidata ricorrente”. Anche il Comune di San Nicola si è costituito in giudizio con l'avvocato Giuseppe Feola.

Per il Collegio, invece, “i motivi posti a fondamento dell’azione non sono sorretti da sufficiente specificità, con la conseguente natura esplorativa anche della richiesta istruttoria volta a riesaminare tutte le schede della Sezione numero 13 (rispetto alle quali non risulta peraltro essere stata sollevata alcuna contestazione in sede di scrutinio, neanche da parte di soggetti terzi). Deve in particolare osservarsi che la presunta divergenza numerica intercorre tra atti non comparabili quanto ad efficacia legale, poiché le informazioni e i dati contenuti nel riepilogo predisposto dagli uffici comunali sono privi di “ufficialità”, al contrario della riassunzione dei voti certificata e verbalizzate. Non può peraltro non sottolinearsi - si legge nelle motivazioni - che, secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo, il prospetto fidefacente riporta un numero di voti complessivo della lista di appartenenza della candidata (n. 445, con voti preferenza per la candidata ricorrente 204) maggiore di quelli che sarebbero stati riportati dagli organi interni del Comune, ossia n. 432, con 194 voti di preferenza per la candidata ricorrente; cosicché l’asserito errore di calcolo sarebbe comunque favorevole alla predetta. In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura degli interessi coinvolti, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio”.

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