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ELEZIONI Ecco perché il Tar ha escluso il candidato sindaco dal voto

La sentenza dei giudici contro Nuzzo che ora ricorre in Appello

“Sebbene entrambi gli istituti della riabilitazione e dell'estinzione della pena patteggiata assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, essi non possono ritenersi sovrapponibili ed equiparabili, in quanto solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell'effettiva rieducazione del reo”. E’questo il passaggio centrale della sentenza emessa dalla Seconda Sezione del Tar Campania (presidente Giancarlo Pennetti) che ha rigettato il ricorso presentato da Emilio Nuzzo contro la sua esclusione dalla competizione elettorale a San Felice a Cancello.

Nelle motivazioni, i giudici amministrativi hanno deciso di seguire il percorso tracciato dalla commissione elettorale che aveva deciso di escludere dalle elezioni il candidato sindaco e le cinque liste che lo sostenevano in quanto mancava tra i documenti ‘fondamentali’ per il candidato sindaco il certificato di “riabilitazione” del tribunale di sorveglianza, necessario dopo la condanna patteggiata dallo stesso Nuzzo per porto, trasporto e detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.

“Sul punto -scrivono i giudici nelle motivazioni - la Corte di Cassazione ha affermato che non assumono rilievo, ai fini del venir meno della causa di incandidabilità, né il fatto che la condanna sia stata sottoposta a sospensione condizionale né l'avvenuta concessione dell'indulto, poiché l'incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l'elettorato passivo. La Suprema Corte ha anche precisato che in questa materia opera la compressione del diritto di elettorato passivo che trova la sua giustificazione nel "venir meno di un requisito soggettivo essenziale per l'accesso alle cariche elettive o per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo", postulato dalla giurisprudenza costituzionale, prescindendo dal fatto che i comportamenti tenuti non siano più censurati o censurabili, in ragione del buon comportamento successivamente tenuto dal suo autore, ad eccezione del caso in cui sia tempestivamente intervenuta la riabilitazione (Cassazione civile, I, 21.4.2004, n. 7593)”.

Ed aggiungono: “Ai fini della riabilitazione non è sufficiente la mancata commissione di altri reati, come nel caso dell'estinzione conseguente al patteggiamento, ma occorre l'accertamento del "completo ravvedimento dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato" (Cassazione Penale, I, 18.6.2009, n. 31089); mentre, infatti, l'estinzione della pena patteggiata si produce con il solo mancato avveramento della condizione risolutiva nel previsto arco temporale, la riabilitazione viene pronunziata all'esito di un effettivo approdo rieducativo del reo, così emergendo la diversità degli istituti dell'estinzione del reato e della riabilitazione per presupposti e modalità di funzionamento”.

Nuzzo, però, sembra non voler demordere ed ha già dato mandato al suo avvocato di fiducia Renato Labriola di predisporre i documenti per presentare ricorso al Consiglio di Stato per impugnare il provvedimento.

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