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Caterino resta sindaco: c’è la sentenza del Tar. “Infondati i ricorsi”

Rigettato il ricorso presentato da Cipriano Di Tella e Gennaro Di Bonito per l’annullamento delle elezioni

Ora è anche ufficiale: il sindaco di San Cipriano d'Aversa, Vincenzo Caterino, ha vinto le elezioni comunali e a confermarlo è anche la sentenza del Tar. A pochi giorni dal Capodanno è infatti stata pubblicata la decisione del giudice della sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sul ricorso presentato dagli ex consiglieri Cipriano Di Tella e Gennaro Di Bonito che avevano chiesto l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali.

Nel ricorso Di Tella e Di Bonito avevano sottolineato che "le dichiarazioni di accettazione di alcune candidature sarebbero state effettuate dopo l’inizio delle raccolte delle sottoscrizione per la presentazione della lista e quindi gli elettori/sottoscrittori della lista non avrebbero potuto, secondo i ricorrenti, avere contezza di diverse candidature, poi, aggiunte nella lista". Inoltre, in alcuni casi i candidati hanno rilasciato la dichiarazione di accettazione della candidatura il 21 agosto 2020, "mentre il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di San Cipriano d’Aversa è datato il 22 agosto 2020, cosicché deve ritenersi che la dichiarazione sia stata resa in un momento in cui gli Uffici Comunali erano chiusi al pubblico e in cui era certamente già iniziata la raccolta delle sottoscrizione di adesione della lista Siamo San Cipriano". Infine, "diverse dichiarazioni di accettazione della candidatura sono state autenticate dal Consigliere Serao con firma illeggibile, cosicché dette autentiche non sarebbero riconducibili con assoluta certezza al Consigliere Serao".

Infine c'è stata anche una richiesta di chiarimento sul simbolo della lista 'SiAmo San Cipriano' "frutto della “fusione” dei quattro precedenti raggruppamenti politici presenti nella scorsa consiliatura - San Cipriano che vorrei, San Cipriano bene comune, Nuova Alba, San Cipriano nel cuore – che all’esito di un accordo politico individuavano come simbolo comune. Detto simbolo sarebbe stato dunque percepito dalla collettività e dall’elettorato come identificativo e riferibile al soggetto politico risultante dall’unione dei quattro raggruppamenti, sia prima dell’indizione dei comizi elettorali avvenuta il 15 luglio 2020 con la partecipazione a eventi e manifestazioni comuni e ampio risalto nei mass media locali, sia durante la campagna elettorale e almeno fino al 20 agosto 2020, ha fatto uso solo la ex lista “San Cipriano che vorrei” così confondendo l’elettorato nelle elezioni del 20 e 21 settembre". Inoltre, il contrassegno sarebbe di "esclusiva titolarità di Di Tella Cipriano, odierno ricorrente, e comunque del soggetto/gruppo Politico (ovvero i 4 gruppi uniti) che aveva contribuito a sceglierlo e pagarlo". In sostanza, almeno parte degli elettori avrebbe votato per la lista “Siamo San Cipriano” e con lo specifico contrassegno approvato da tutti i gruppi politici, convinti, erroneamente, che i gruppi fossero ancora uniti e che, quindi, facessero parte della compagine anche il gruppo di Di Bonito e di Margherita Iovine, in quanto espressione comune.

Ma non finisce qua perché "il contrassegno non sarebbe rappresentato da un “cerchio”, ma due semi-cerchi. Pertanto, esso non sarebbe conforme alle disposizioni del Tuel" mentre il consigliere Rachele Serao avrebbe autenticato alcune dichiarazioni di candidature senza essere titolare di delega da parte del Sindaco né risulterebbe la dichiarazione di disponibilità del Consigliere a ricoprire tale ruolo.

Secondo il giudice Paolo Corciulo "il ricorso è infondato e deve essere respinto". Sul primo punto il giudice dice che "ai fini dell’ammissione della lista è necessario che essa sia corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista. Né, d’altro canto, la circostanza che alcune dichiarazioni di accettazione della candidatura rechino data successiva a quella della conclusione delle operazioni di raccolta delle sottoscrizioni può costituire prova del fatto che, come adombrato dai ricorrenti, i sottoscrittori non fossero consapevoli dei nomi dei candidati. Ciò che risulta, invece, dagli atti è che la lista presentata, in data 22 agosto, presso la Segreteria generale del Comune di San Cipriano d’Aversa, indicava i nominativi di tutti i candidati che all’esito della consultazione elettorale sono stati eletti in Consiglio Comunale".

Infine, "la circostanza che la firma apposta dal Consigliere Serao, sulle autentiche di alcune dichiarazioni di accettazione della candidature, sia illeggibile non è motivo di illegittimità, in quanto l’illeggibilità della sottoscrizione del pubblico ufficiale che autentica la firma del candidato alle elezioni non costituisce causa di nullità qualora – come nel caso di specie – la sottoscrizione sia comunque riferibile al soggetto dotato della prescritta competenza in virtù del supporto della relativa qualifica.

Sul secondo motivo "il contrassegno risulta essere stato usato dal gruppo composto dalle quattro liste presenti della precedente consiliatura solo in alcune manifestazioni pubbliche e per un lasso di tempo molto breve. Dagli stessi documenti depositati dai ricorrenti risulta che il nuovo contrassegno fu presentato in data 19 luglio 2020. Esso, dunque, ha contraddistinto il gruppo frutto dell’accordo politico sottoscritto in data 11 giugno per poco più di un mese e non si può dunque ritenere che vi fosse un uso notorio di tale contrassegno da parte di tale gruppo".

Il terzo motivo, con cui parte ricorrente sostiene la non conformità del contrassegno alle disposizioni del Tuel "è pure infondato in quanto dalla stessa rappresentazione grafica del contrassegno versato in atti risulta che esso era “racchiuso in un cerchio di colore blu. Infondato è infine anche il quarto motivo, con cui i ricorrenti si dolgono della mancanza di delega da parte del sindaco al consigliere comunale Serrao che ha effettuato le autentiche delle sottoscrizioni su talune dichiarazioni di accettazione delle candidature".

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