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E' ufficiale: 2 candidate escluse dal voto. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso

De Rosa e Ragaozzino restano fuori dalla campagna elettorale

“L’autentica non soddisfa i requisiti di validità”. Sono le parole con cui, di fatto, il Consiglio di Stato ha messo fine, ancor prima di farla iniziare, la campagna elettorale di due candidate della lista ‘Patto popolar’ in sostegno all’aspirante sindaco di Capua Fernando Brogna.

Per Simona De Rosa e Ines Ragozzino, dunque, la campagna elettorale è già finita. Colpa di una “dimenticanza” nella documentazione necessaria per accettare la candidatura. L’avvocato Renato Labriola, davanti alla Seconda Sezione del Consiglio di Stato (presidente Carlo Saltelli) ha provato a ribaltare l’esito del ricorso al Tar Campania che aveva visto soccombere entrambe le aspiranti consigliere comunale. Ma dai giudici romani è arrivato lo stop.

“Nel caso di specie - si legge nella sentenza - il soggetto autenticante si è limitato a mettere una firma, peraltro non leggibile, senza indicare le sue generalità, così come la sua qualifica e legittimazione quale pubblico ufficiale che ha proceduto all’autenticazione”.

In questo modo, dunque, i giudici non hanno possibilità di accogliere il ricorso in quanto “l’autentica non soddisfa i requisiti di validità. Né tale incompletezza può essere integrata aliunde o “sanata” da altre dichiarazioni e, nel caso di specie, dalla dichiarazione del presentatore della lista che ha dato atto che l’autenticante era il Consigliere Provinciale Maurizio Del Rosso, controfirmata da quest’ultimo”.

Anche perché, evidenziano i giudici, “tale dichiarazione è postuma alla presentazione delle liste essendo datata 16 maggio 2022, e successiva al termine di scadenza per la presentazione delle stesse; con la conseguenza che non può essere considerata, come afferma l’appellante, un documento facente parte di un inscindibile fascicolo elettorale, divenendo una dichiarazione separata e successiva. Inoltre, tale dichiarazione era espressamente limitata alle “firme apposte in sede di autentica della documentazione ove risulta apposto il timbro della Provincia di Caserta”, e nelle autentiche riguardanti l’appellante, a differenza di altre, tale timbro non è presente. L’evidenziata circostanza che la Sottocommissione ha considerato valide le altre sottoscrizioni autenticate relative alla presentazione della stessa lista che si differenziano solo per avere il timbro della Provincia, non è elemento che possa deporre per la validità dell’autenticazione”.

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