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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Sentenza Corte Cassazione Penale condanna gli autovelox affidati ai privati

Caserta - Gli autovelox occupano anche oggi le prima pagine dei quotidiani. Motivo: la sentenza della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, n° 10620 depositata proprio ieri 17 marzo.La pronuncia ha stabilito che non si sottrae alla censura...

Gli autovelox occupano anche oggi le prima pagine dei quotidiani. Motivo: la sentenza della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, n° 10620 depositata proprio ieri 17 marzo.
La pronuncia ha stabilito che non si sottrae alla censura per abuso di ufficio ( art 323 del codice penale ) l'utilizzo di strumenti di misurazione della velocità appaltati a ditte esterne, se il costo del noleggio è parametrato ai possibili incassi ed alla fase di accertamento sono chiamati a partecipare gli stessi privati.
Essi infatti non possono avere parte nell'accertamento degli illeciti essendo questa fase rimessa ai soli organi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 11 lettera A del codice della strada ( cds)
In sintesi è illecito l'impiego dei predetti strumenti ed è legittimo il loro sequestro penale ( di tipo preventivo ) se ricorrano le seguenti condizioni:
le apparecchiature utilizzate per gli accertamenti non siano gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e non siano nella loro disponibilità (art. 345.4 Reg, Cds);
le spese riguardanti il noleggio non rientrino tra quelle di accertamento" (art. 201.4° comma C.d.s.), e siano di fatto proporzionali all'entità delle sanzioni; la quantificazione dell'importo per un eventuale appalto non sia predeterminato ad esempio in base al costo giornaliero, connesso all'installazione, manutenzione, servizio accessorio;
il costo non sia uguale per qualsiasi operazione ( vale a dire proporzionale all'importo della sanzione e subordinato al suo eventuale incasso) a prescindere dal numero e dalla "qualità" delle infrazioni poi eventualmente accertate utilizzando quel servizio;
il costo di accertamento non sia quantificabile come spesa di accertamento;
si richiami nel contratto o nell'appalto l'"alea" contrattuale;
l'utilizzo degli strumenti risponda repressive, di finanziamento pubblico o di lucro privato, della disciplina sanzionatola, considerato che il parametro di retribuzione/corrispettivo differenziato secondo l'entità della sanzione è contrario ai principi indicati dall'art. 97 Cost..
Dunque è possibile appaltare il noleggio delle apparecchiature, ma solo a precise condizioni: tra queste la predeterminazione della spesa totale che deve essere considerata come spesa di accertamento.
Le stesse possono senza dubbio trovare adeguata copertura con gli introiti contravvezionali, ma debbono essere " fisse ( tot alla'anno o tot al giorno).
Questo in considerazione del fatto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono a destinazione vincolata (ex art. 208 C.d.s.) e nel caso di accertamento dall'organo di polizia territoriale per il 50% vincolati alle finalità indicate dalla norma.
Irregolare è inoltre il coinvolgimento del soggetto privato nella fase dell' accertamento dell' infrazione e nella percezione degli utili.
Con la sentenza in commento ha trovato così' conferma il sequestro preventivo di apparecchi autovelox, noleggiati da due comuni campani, operato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.
Nel caso di specie i bandi di gara non avevano predeterminato il valore dell'appalto , rimandando il tutto alle prevedibili infrazioni annue.
Importante specificare che nel caso all'esame della Procura citata e successivamente della sesta sezione penale della Cassazione, l' accertamento delle infrazioni sembrerebbe essere avvenuto da parte dei dipendenti della ditta privata
I verbali, si cita nella sentenza, erano poi stati sottoscritti "anche da agente di polizia municipale" .
L'impiego della congiunzione anche fa presumere l'accertamento dell'illecito fosse state in primo luogo rimesso a privati, limitandosi poi gli agenti ad avvalorarlo controfirmandolo.
La sentenza in commento di fatto riprende il parere rilasciato nell'ottobre del 2007 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ( ANCI) che aveva fornito le proprie linee guida a proposito del noleggio di apparecchiature.
Soprattutto trovano conferma due pareri del Ministero dei Trasporti, datati 3 e 10 agosto 2007,che ponevano dubbi in ordine alla legittimità del noleggio, pagato a percentuale, di sistemi di rilevamento di infrazioni al codice della strada.
Entrambe le note rilevavano che il noleggio con pagamento del canone a percentuale rispetto alla sanzione elevata, avrebbe potuto dare luogo, a fronte di identica attività, a corrispettivi diversi non facilmente giustificabili.
Per questo tale pratica non era da ritenersi auspicabile.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZIONI SESTA
Sentenza n. 10620 del 17/03/2010
CIRCOLAZIONE STRADALE -REATI CONNESSI AL CODICE DELLA STRADA- ART 142 CDS art 323 C.P - Utilizzo di apparecchi per la rilevazione automatica di infrazioni appartenenti a terzi - Configura abuso di ufficio e pertanto è legittimo il sequestro dei citati apparecchi se il soggetto privato aggiudicatario dell'appalto partecipi alla fase di accertamento degli illeciti, le spese per il noleggio non rientrino tra quelle di accertamento e siano parametrate "alle prevedibili infrazioni annue.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25.9 - 5.10.2009 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava - tra l'altro - il sequestro delle apparecchiature autovelox di proprietà della ditta XXX in uso, a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto, ai Comuni di Pastorano e Pignataro Maggiore, in ordine al reato ex art. 323 c.p..
La vicenda si inseriva in un'indagine avente per oggetto gli appalti per l'installazione ed uso di apparecchi autovelox nei territori comunali, il cui valore era stato determinato con una percentuale sugli incassi delle future infrazioni rilevate.

Secondo il Tribunale:
- titolari del potere di accertamento delle infrazioni stradali erano solo i soggetti pubblici indicati nel codice della strada, con funzioni non delegabili;
- momento decisivo dell'accertamento era quello del rilievo fotografico, cui doveva necessariamente presenziare uno dei soggetti indicati dall'art. 12 C.d.s.;
- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono a destinazione vincolata (ex art. 208 C.d.s.) e nel caso di accertamento dall'organo di polizia territoriale per il 50% vincolati alle finalità indicate dalla norma;
- 'ragionevole dubbio' di irregolarità del procedimento amministrativo vi sarebbe invece nel coinvolgimento del soggetto privato nella fase dell' accertamento dell' infrazione e nella percezione degli utili;
sarebbe irrilevante che il sistema consentisse il servizio con copertura certa delle spese, rilevando solo la impossibilità di esternalizzare il servizio (con mero controllo ex post della polizia municipale) e l'inosservanza dell'onere di determinazione preventiva del valore dell'appalto a seguito di istruttoria adeguata (per giustificare il diverso sistema di pubblicità e selezione);
la determinazione del corrispettivo con la mera sommatoria algebrica degli incassi, già per legge vincolati al 50%, violerebbe per sé la disciplina generale degli appalti pubblici, non consentendo un'effettiva comparazione tra interesse pubblico e privato e determinando ridotte aspettative dì imparzialità, e comunque integrerebbe violazione degli artt. 1 e 4 d. lgs. 157/1995/ 28 e 29 d. lgs. 163/2000.
Da qui il fumus allo stato della procedura di mera apparenza di legittimità delle B procedure seguite per l'affidamento del servizio e quindi del reato ex art. 323 c.p..
2. Ricorre per cassazione il sig. YYY O, legale rappresentante della XXX, denunciando violazione di legge perché, rispetto all'assunto dei Giudici della cautela di mancata predeterminazione del valore dell'appalto e di omessa precedente istruttoria:
- nel caso dei due Comuni, i bandi dì gara avrebbero in realtà risposto alle esigenze della disciplina in materia dì appalto, il preventivo valore essendo stato determinato con riferimento alle prevedibili infrazioni annue - con specifica indicazione per il Comune di Pastorano di un importo presumibile di 90.000 euro per la durata di tre anni, sotto la soglia comunitaria, e per quello di Pignataro Maggiore in due milioni di euro oltre iva per cinque anni - unitamente alla percentuale da retrocedere alla ditta sulle infrazioni effettivamente riscosse;
- quanto alle modalità di accertamento delle infrazioni, i verbali - sottoscritti anche da agente di polizia municipale -avrebbero dato conto della regolarità di tutte le operazioni, in un contesto in cui l'assistenza tecnica del privato operatore costituiva elemento di più sicura garanzia;
in ogni caso, la mancata indicazione della predeterminazione del valore dell'appalto costituirebbe violazione di legge inidonea a determinare il rapporto di pertinenzialità con il mantenimento del vincolo cautelare reale sugli autovelox.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
In ordine al fumus del delitto di abuso d'ufficio si deve infatti osservare che:
l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività previste dall'art. 11 lett. A Codice della strada e quindi costituisce servizio di polizia stradale, non delegabile a terzi;
le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità (art. 345.4 Reg, Cds);
le spese afferenti l'eventuale noleggio delle apparecchiature rientrano tra le "spese di accertamento" (art. 201.4 C.d.s.), e la loro disciplina non può che essere quella propria connessa alla natura di tali spese;
il parametro per la loro quantificazione - del tutto idoneo a consentire la quantificazione anche dell'importo per un eventuale appalto, nel caso di noleggio degli strumenti e di servizi accessori connessi alla peculiare tipologia di strumento, ovviamente diversi dalla fase di accertamento riservata, come visto, in via esclusiva all'organo di polizia stradale - è agevolmente individuabile dal costo/giornaliero connesso all'installazione, manutenzione, servizio accessorio;
in particolare tale costo è all'evidenza uguale per qualsiasi operazione, giacché l'entità della sanzione propria della singola infrazione eventualmente accertata è parametro del tutto non pertinente, estraneo ed irrilevante, quanto alla spesa sostenuta per ogni singola operazione: la "quantità" dell'importo di appalto- è il costo del servizio, a prescindere dal numero e dalla "qualità" delle infrazioni poi eventualmente accertate utilizzando quel servizio;
da ciò si evince che esiste un costo di accertamento (nel senso onnicomprensivo prima indicato) quantificabile a prescindere del tutto dal tipo di infrazione accertata e che il parametro dell'entità della sanzione quale modalità di determinazione del corrispettivo - e pertanto come base di un appalto connesso all'utilizzazione delle apparecchiature strumentali - è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento;
il richiamo all'"alea" contrattuale è pertanto improprio; tenuto infine conto della finalità preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato, della disciplina sanzionatola, il parametro di retribuzione/corrispettivo differenziato secondo l'entità della sanzione è contrario ai principi indicati dall'art. 97 Cost..
In ordine alla pertinenzialità tra l'ipotesi di reato ex art. 323 c.p. e l'utilizzo degli strumenti di rilevazione di infrazioni, le considerazioni di cui al punto a) dell'ultimo paragrafo dell'ordinanza impugnata si sottraggono all'apodittica censura, di merito, del ricorrente, non costituendo vizio di motivazione omessa o apparente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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