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Lettera del Presidente Napolitano al Vice Presidente del CSM Vietti

(Roma) Persistono polemiche e strumentalizzazioni in merito al contenuto della lettera inviata dal Capo dello Stato nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura al Vice Presidente del CSM. La lettera è stata...

(Roma) Persistono polemiche e strumentalizzazioni in merito al contenuto della lettera inviata dal Capo dello Stato nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura al Vice Presidente del CSM. La lettera è stata indirizzata il 13 giugno scorso in occasione dell'assenso all'ordine del giorno del Consiglio che prevedeva l'esame delle relazioni sull'esposto del Procuratore aggiunto della Procura di Milano dottor Robledo. Pur essendosi ritenuto opportuno, d'intesa con il Vice Presidente Vietti, considerare riservata la missiva del Presidente Napolitano, si ritiene utile renderne ora noto il contenuto - attraverso la pubblicazione sul sito del Quirinale - volto esclusivamente a richiamare norme e principi già in passato messi in evidenza in interventi pubblici del Presidente della Repubblica dinanzi allo stesso CSM.
Ecco il testo della lettera:"Caro onorevole Vietti,le comunico che esprimo il mio assenso all'ordine del giorno da lei predisposto per le sedute del Consiglio superiore della magistratura del 18 e 19 giugno 2014.Con riferimento alle pratiche della Prima e Settima Commissione relative ai contrasti insorti all'interno della Procura della Repubblica di Milano, mi corre l'obbligo di evidenziare che l'argomento affrontato nelle citate proposte coinvolge delicati profili dell'organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, nel quadro delle attuali norme sull'ordinamento giudiziario.
In occasione del mio intervento all'Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura del 9 giugno 2009, ho ricordato la necessità di superare gli elementi di disordine e di tensione all'epoca clamorosamente manifestatisi nella vita di talune Procure, ponendo in rilievo che tale superamento non sarebbe stato possibile "senza un pacato riconoscimento delle funzioni ordinatrici e coordinatrici che spettano al Capo dell'Ufficio".
In tal senso mi preme sottolineare che, a differenza del giudice, le garanzie di indipendenza "interna" del Pubblico ministero riguardano l'ufficio nel suo complesso e non il singolo magistrato. Come è noto, ai magistrati del Pubblico ministero non si applicano le previsioni di cui all'art. 25, primo comma, della nostra Costituzione; infatti, ciò che deve caratterizzare gli Uffici di procura è l'impersonalità e l'unitarietà della loro azione, sicché i criteri organizzativi di ogni singolo ufficio requirente non possono essere intesi come rigide regole immodificabili, in quanto deve sempre consentirsi una equilibrata elasticità nella loro applicazione, volta sempre al miglior esercizio dell'azione penale da parte dell'Ufficio nel suo complesso.
Al riguardo anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 8388/2009, Novi), nel sottolineare che la riorganizzazione degli uffici del Pubblico Ministero ha costituito uno dei più significativi obiettivi della riforma dell'ordinamento giudiziario, hanno rilevato che il vigente quadro normativo si caratterizza per l'accentuazione del ruolo di "capo" del Procuratore della Repubblica, sia sul versante organizzativo sia su quello della gestione dei procedimenti, e per la corrispondente parziale compressione dell'autonomia dei singoli magistrati dell'ufficio.
Proprio per tale ragione i poteri di organizzazione dell'Ufficio sono prerogativa del Procuratore della Repubblica e le funzioni di controllo e garanzia istituzionale affidate al C.S.M. devono essere indirizzate solo ad assicurare l'indispensabile flessibilità nell'applicazione dei progetti organizzativi, i quali devono, innanzitutto, rispondere alle esigenze di funzionalità ed efficacia dell'azione giudiziaria. E' pertanto opportuno che il Consiglio eviti di assumere in tale materia ruoli impropri, dilatando i propri spazi di intervento, non più consentiti dall'abrogazione dell'art. 7-ter R.D. n. 12/1941.
Come ho già avuto modo di segnalare, il rischio maggiore nell'attività degli uffici di procura può derivare da una sua atomizzazione e non già dall'ordinato ed efficiente svolgersi dell'azione impersonale dell'intero Ufficio requirente, purché si assicuri l'obbligatorietà e l'imparzialità dell'azione penale.Raccomando quindi che nell'esame e nella deliberazione conclusiva di tali pratiche l'Assemblea plenaria valuti la condotta del Procuratore della Repubblica, cui è affidato il potere - dovere di determinare i criteri generali di organizzazione della struttura e di assegnazione dei procedimenti, sotto il profilo del perseguimento delle esigenze di efficienza, uniformità e ragionevole durata dell'azione investigativa, tenendo presente anche il fondamentale ruolo di verifica che l'art. 6 del D.Lgs. 106/2006 affida ai Procuratori Generali presso le Corti di appello e presso la Corte di Cassazione in merito al puntuale esercizio dei compiti dei Procuratori della Repubblica.
Nel rispetto delle determinazioni finali rimesse alla decisione dell'Assemblea plenaria, invito pertanto i consiglieri a tener conto di queste osservazioni nella trattazione delle citate pratiche, al solo fine di evitare di indebolire la credibilità ed efficacia dell'azione giudiziaria, indispensabili per salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.Con viva cordialità"

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