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Venerdì, 19 Aprile 2024
Scuola

Respinti i ricorsi contro il ‘Green pass’ a scuola

La decisione del Tar Lazio: “I tamponi restano a carico di chi non si vuole vaccinare”

Per evitare la sospensione dalla scuola si dovrà presentare il Green pass o, in alternativa, il tampone effettuato massimo nelle 48 ore precedenti. Altrimenti scatterà la sospensione dal servizio. E’ quanto ha certificato il Tar Lazio che ha respinto, con propria ordinanza, la richiesta dell’Anief, il sindacato delle professioni scolastiche, che chiedeva di annullare il provvedimento del governo che obbliga docenti e personale scolastico a presentare il certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid o il tampone (con validità di 48 ore) per poter lavorare ed evitare la sospensione dal servizio.

In merito alla "dubbia configurazione come diritto alla salute" del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato, secondo la terza Sezione bis del Tar del Lazio occorre tenere presente che lo stesso "deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza". In ogni caso "il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2"; e "nell'ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa".

"In ogni caso - sottolineano i giudici - il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2". In particolare, si legge ancora nei decreti, "relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di Green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità e urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti".

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