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Cronaca Casal di Principe

Vivandiere del boss Setola 'condannato' anche in Cassazione

I giudici ripercorrono l'omicidio di Granata avvenuto nel 2008: il ruolo di Perham

Loran John Perham, ritenuto vivandiere del boss stragista dei Casalesi Giuseppe Setola, ha visto confermata la condanna in Corte di Cassazione, dove aveva chiesto una revisione della sua posizione. Gli ‘Ermellini’ hanno non solo ritenuto il suo ricorso inammissibile ma lo hanno anche costretto al pagamento di 3mila euro in favore della Cassa delle Ammende.

John Perham Loran è accusato di concorso in omicidio volontario di Raffaele Granata avvenuto il 11 luglio 2008. I giudici nella sentenza hanno ripercorso l’omicidio di Raffaele Granata, titolare del lido “La Fiorente” di Castelvolturno. La decisione conseguì al rifiuto opposto da Massimo Granata, figlio della vittima, ad una richiesta estorsiva fatta dal clan; venne ucciso il padre poiché fu quest’ultimo ad essere trovato presso lo stabilimento gestito dal figlio, e colpirlo venne ritenuto equivalente. La base di partenza dell’operazione delittuosa venne individuata nel campeggio gestito proprio Perham, che era confinante con il lido dei Granata, e la disponibilità di detta base venne assicurata dal cognato della sorella del Perham, che si interessò presso costui per ottenere libero accesso al campeggio da parte del commando.

Nella sentenza di condanna ci sono le dichiarazioni di due dei componenti del gruppo, in seguito collaboratori di giustizia, Spagnuolo ed Amatrudi che avevano riferito che, nella prima fase organizzativa, prima dei sopralluoghi, si parlò dell’omicidio e si incaricarono gli specchiettisti di indicare l’abbigliamento della vittima e che, a detta fase, era presente Perham; che Spagnuolo e Amatrudi avevano riferito anche che Perham era presente in altri incontri nel bungalow. Per il giudice c’era “ormai la consapevolezza da parte di Perham di quello che sarebbe successo”.

Dopo un lungo procedimento (si è tornati per la quarta volta in Corte di Cassazione) il giudice ha disposto “la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo” e cioè 3mila euro.

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