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Cronaca Sessa Aurunca

Le 40 villette dell’ex Villaggio Svedese restano sequestrate. “E’ lottizzazione abusiva”

Sentenza bis della Cassazione dopo il nuovo ricorso di 32 proprietari di 40 alloggi

La parcellizzazione delle unità immobiliari dell’ex Villaggio Svedese di Baia Domizia “è suscettibile di realizzare quella alterazione funzionale dell'assetto del territorio che, comportando un incremento degli standard urbanistici, consente di sussumere la condotta nella fattispecie contravvenzionale della lottizzazione abusiva”. E’ quanto ha messo nero su bianco la Quarta Sezione della Corte di Cassazione che ha rigettato i ricorsi di 32 proprietari (uno ha rinunciato) delle 40 villette sequestrate nell’insediamento turistico ?Italy Village’ (ex ‘La Serra Resort) sequestrato su ordine del tribunale di Santa Maria Capua Vetere negli anni scorsi. Una sentenza bis, quella della Cassazione, che aveva già avuto modo di affrontare la vicenda, disponendo l’annullamento con rinvio. Ma adesso la sentenza ha avuto una confusione diversa.

Un villaggio turistico diventato in un insieme di villette 

Il primo provvedimento di sequestro veniva emesso nel maggio 2018 dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e riguardava 41 unità immobiliari che erano parte di un villaggio turistico denominato "Italy Village" composto da 227 villette, la cui costruzione, cominciata nel 1966, era stata ultimata nel 1968. La società proprietaria del villaggio era stata acquistata da Luigi Mennillo che aveva provveduto, nel 2015, a frazionare in diversi ed autonomi subalterni l'unitario complesso immobiliare. Ciascuno dei subalterni comprendeva una villetta a cui era stata attribuita la diversa categoria catastale A/3, in luogo di quella precedentemente prevista (categoria D/2) riguardante alberghi e pensioni con fine di lucro. Le unità immobiliari, così accatastate, erano state separatamente vendute a singoli acquirenti. La Corte di Cassazione annullava con rinvio l'originario provvedimento del Riesame rilevando una sostanziale carenza di motivazione: nella ordinanza impugnata, si legge nella sentenza di annullamento, il Tribunale si era limitato a valutare l'astratta configurabilità del reato, senza confrontarsi con le numerose doglianze formulate dai ricorrenti che non erano state neppure menzionate nel provvedimento. Dopo un nuovo provvedimento da parte del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed al Riesame, la palla è tornata in Cassazione.

Le motivazioni: “Lottizzazione abusiva”

Gli ermellini, stavolta, hanno però respinto i ricorsi per “infondatezza dei motivi proposti”. “La giurisprudenza di questa Corte - si legge nelle motivazioni - ammette pacificamente che si possa configurare la fattispecie della lottizzazione abusiva in relazione ad edifici preesistenti”. E aggiungono "l'avvenuta parcellizzazione di alcuni alloggi con acquisizione da parte di singoli proprietari, è suscettibile di realizzare quella alterazione funzionale dell'assetto del territorio che, comportando un incremento degli standard urbanistici, consente di sussumere la condotta nella fattispecie contravvenzionale della lottizzazione abusiva. Il Tribunale ha in proposito evidenziato che, fin dalla sua origine, il complesso immobiliare, a prescindere dalla categoria catastale assegnata agli immobili, era stato concepito e realizzato come villaggio turistico, dotato di una gestione unitaria a scopo di lucro, rilevando come le autorizzazioni urbanistiche fossero state rilasciate per la realizzazione di un centro turistico (denominato "Centro Turistico per Lavoratori Svedesi") e citando un passaggio della relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione per la costruzione delle villette in cui si fa riferimento ad "alloggi predisposti per il centro turistico". Il Tribunale ha quindi assolto in modo soddisfacente all'onere motivazionale imposto nella sentenza di annullamento, dovendosi peraltro ribadire in questa sede che, sebbene in tema di cautela reale sia compito del giudice del riesame prendere in considerazione e valutare tutte le allegazioni difensive che possano influire sulla configurabilità del reato ipotizzato, la sua competenza in materia non può tradursi in un'anticipata decisione sulle questioni di merito”.

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