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Cronaca Aversa

“Troppi abusi, non sanabili”. Tar conferma ordinanza di chiusura

Respinto il ricorso dei Lama contro il Comune

“Troppi abusi non sanabili”. E’ quanto ha scritto nella propria sentenza il presidente della Terza Sezione del Tar Campania, Anna Pappalardo, nel respingere il ricorso presentato dalla società “Fratelli Lama” contro l’ordinanza di chiusura adottata dal Comune di Aversa. La decisione degli uffici di piazza Municipio era stata adottata nell’agosto dello scorso anno: con l’atto era stato intimata la chiusura immediata dell’attività commerciale destinata alla vendita di prodotti ortofrutticoli all’ingrosso gestita dai fratelli Lama in via Savoia nel Comune di Aversa.

Il ricorrente aveva evidenziato che il suo predecessore era stato autorizzato alla costruzione di locali frigoriferi per la conservazione della frutta, sul suolo proprietario sito in località “Le Cancelle - Borgo” ad Aversa nel 1976, e che successivamente, la società dei prodotti ortofrutticoli dei fratelli Lama Giovanni, Domenico e Armando aveva presentato domanda di sanatoria per le opere rientranti nelle tipologie di abuso (sostanzialmente un capannone oltre altre opere di minore rilevanza). L’attività era stata avviata nel maggio 2020 all’attività di commercio all’ingrosso di frutta e verdura, che ha proseguito fino all’agosto 2021.

Nel processo amministrativo si è costituito il Comune di Aversa, che ha evidenziato come il provvedimento impugnato ha ordinato la chiusura dell’attività commerciale “in quanto esercitata presso immobili abusivi aggiungendo che l’istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti non è stata esaminata, che le opere abusive sono state tra l’ altro realizzate in violazione del limite della fascia di rispetto ferroviario e che le uniche opere assentite consistono in due celle frigorifere inglobate all’interno di un capannone di oltre 500 mt., mancando anche il certificato di agibilità dei locali, laddove nella scia unica la stessa società aveva autodichiarato e precisamente di "essere in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche''.

Per i giudici “emerge che le difformità urbanistiche dei locali appartenenti ai ricorrenti sono molte, e quindi, oltre alla questione del diniego di istanza di concessione in sanatoria, resta il fatto che gli immobili violano la fascia di rispetto ferroviario e, anche solo per questa ragione, non sono sanabili. L’ordinanza impugnata è quindi perfettamente motivata laddove ricorda che nella Scia unica la stessa società aveva auto-dichiarato di "essere in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche", circostanza apparsa non veritiera anche perché, e il dato è incontestabile, risulta essere assente anche il certificato di agibilità dei locali in questione, che non è mai stato prodotto dal ricorrente”.

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