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Cronaca Casal di Principe

Svolta in Cassazione per padre 51ennne: "Non può restare in carcere"

Annullata l’ordinanza, c'è stato un rinvio ad un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza

Un 51enne di Casal di Principe ha ottenuto una vittoria in Cassazione col giudice che ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando ad un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, che in una prima occasione aveva dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare speciale, avanzata dall'uomo, con riferimento alla sua situazione di padre di prole di età non superiore a dieci anni, stante il requisito ostativo della mancata previa sottoposizione all’esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta.

Il 51enne ha fatto ricorso per cassazione evidenziando che “il Tribunale ha considerato l’età della figlia minore non significativa senza tener conto della sentenza 18 del 2020 della Corte Costituzionale e della giurisprudenza di legittimità che consentono la concessione della detenzione domiciliare speciale, senza la necessità di una previa sottoposizione all’esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta, ovvero nell’ipotesi di condanna all’ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione, ove non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga”.

Il giudice ha subito riferito che “il ricorso è fondato” perché le madri o i padri (come in questo caso) di bambini di età pari o inferiore ai dieci anni possono ora essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale fin dal principio, ovvero senza dover prima essere sottoposti all’esecuzione della pena detentiva in carcere, anche in caso di pene molto alte e finanche in caso di condanna all’ergastolo, fermo restando, ha precisato la stessa Corte costituzionale, che “ai condannati resta pur sempre applicabile il complesso ed articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra il genitore e il figlio minore”.

Il giudice dice anche che il “tribunale di sorveglianza sarà, quindi, chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenze di cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalità”.

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