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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Piazza Vanvitelli

Mazzata del Tar sui consiglieri: condannati anche a pagare il risarcimento

La sentenza sul ricorso per la surroga di Camillo Federico

Ricorso respinto e condannato a pagare le spese al Comune di Caserta. E’ questa la sentenza emessa dalla Prima Sezione del Tar Campania (Salvatore Veneziano presidente, Paolo Corciulo ed Olindo Di Popolo consiglieri) sul ricorso presentato dai consiglieri comunali di Caserta Norma Naim, Francesco Apperti, Antonello Fabrocile, Vincenzo Bove, Roberto Desiderio e Stefano Mariano contro la surroga di un loro collega in aula, Camillo Federico.

I ricorrenti, rappresentati dall’avvocato Paolo Centore, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale numero 82 del 6 ottobre 2017, con cui si è proceduto alla surroga del consigliere Dora Esposito, divenuta assessore, con il primo dei non eletti della medesima lista di Centro Democratico, Camillo Federico. Secondo i ricorrenti non vi era il numero legale al momento della surroga del consigliere comunale in quanto erano presenti alla seduta solo 10 consiglieri sui 32 assegnati, valore il cui terzo corrispondeva a undici componenti (32.3 = 10,66 arrotondato per eccesso a 11).

Si è costituito in giudizio il Comune di Caserta rappresentato dall’avvocato Elena Bernardo eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della prima deliberazione consiliare del 5 ottobre 2017, da ritenersi atto presupposto ed inscindibile rispetto alla delibera numero 82 del 6 ottobre. Con atto depositato il 28 novembre 2017 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, impugnando la deliberazione del Consiglio Comunale di Caserta n°88 del 21 novembre 2017, con cui si è proceduto alla convalida della delibera impugnata, nonché la deliberazione n°86 del 14 ottobre 2017, recante l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2016.

Secondo i giudici del Tar “deve innanzitutto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti; al riguardo, costituisce consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale quello che limita la sussistenza di tale condizione dell’azione ai componenti di organi collegiali di enti locali alle sole ipotesi di lesione dello ius ad officium; invero, al riguardo è stato osservato che «l'impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma e di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium». In ogni caso, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Innanzitutto, improcedibile sarebbe senz’altro il ricorso introduttivo alla luce del successivo provvedimento di convalida, non essendo state proposte nella primigenia azione censure ulteriori rispetto a quelle rimosse con il provvedimento di autotutela decisoria impugnato con i motivi aggiunti; ne consegue che, sebbene la relazione tra atto di convalida ed atto convalidato dia vita ad una fattispecie complessa, dal punto di vista processuale, l’inesistenza di autonome ragioni di illegittimità denunciate avverso l’atto convalidato impongono di ritenere superabile l’esame del ricorso introduttivo. Quanto ai motivi aggiunti, avrebbe dovuto essere dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo che si limita ad illustrare l’interesse dei ricorrenti all’annullamento della deliberazione di approvazione del conto consuntivo per il 2016, senza rappresentare anche profili di illegittimità dell’impugnato e presupposto provvedimento di convalida, mentre l’inammissibilità della terza censura sarebbe stata imposta dall’aver sollevato parte ricorrente questioni inerenti alla buona amministrazione, non rientrando il merito amministrativo nell’ambito del sindacato giurisdizione di legittimità di questo Tribunale”.

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