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Cronaca

Parcheggio dell’ospedale, il Tar condanna il Comune: l’area deve riaprire

La sentenza dei giudici boccia la decisione del sindaco di Caserta

Il Tar Campania boccia il sindaco di Caserta Carlo Marino. I giudici napoletani hanno infatti accolto il ricorso presentato dalla Cooperativa Progetto 2000 che aveva in gestione l’area parcheggio accanto all’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, disponendo, di fatto, la immediata riapertura della zona di sosta a pagamento.

La controversia legale è nata in segmento al provvedimento del Comune di Caserta che l’8 agosto scorso ha negato alla Cooperativa la proroga dell’autorizzazione all’utilizzo dell’area , oltretutto riconosciuta necessaria dallo stesso ospedaliero dichiaratosi non in grado, “per difficoltà aziendali, di reperirne un’altra idonea a sostituirla, come si dà atto nel provvedimento comunale di autorizzazione provvisoria prot.65634 del 26.7.2016”.

Scrivono i giudici accogliendo il ricorso: “L’impugnato diniego di proroga della divisata utilizzazione dell’area a parcheggio è unicamente motivato in ragione dell’asserito avvio del procedimento per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area in questione e in attesa del perfezionamento delle procedure. Onde poter legittimamente inibire l’esercizio di un’attività economica, specie ove la stessa sia già in essere, secondo principi di rilevanza anche costituzionale e comunitaria vigenti in materia, necessita opporre una impediente ragione legalmente ostativa, per cui è da escludere che le determinazioni in materia abbiano carattere latamente discrezionale, secondo quanto eccepito dalla difesa resistente. Il mero avvio dell’iter del procedimento di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio dell’area de qua non configura circostanza confliggente con l’utilizzazione di essa, nelle more del procedimento, a parcheggio a servizio del Presidio Ospedaliero, né sono esternate ragioni concrete ed attuali e/o elementi tecnico – fattuali atti a far emergere la delineata ostatività, tanto più ove si consideri debitamente che l’attività di parcheggio esercitata dalla ricorrente ed oggetto della richiesta e denegata proroga, è svolta “a cielo aperto” ovverosia senza l’intermediazione di opere edilizie, per cui l’intendimento (manifestato in giudizio dalla difesa dell’amministrazione resistente) di eliminare un contraddittore procedimentale per semplificare il procedimento relativo alla reiterazione del vincolo non solo non è idoneo a giustificare l’impugnato diniego di proroga, ma configura semmai un ulteriore vizio di sviamento di potere”.

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