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Cronaca Frignano

Raccolta differenziata, il Comune vince la ‘guerra’ al Tar contro il Consorzio rifiuti

Il Consorzio aveva fatto ricorso per l’aggiudicazione alla Dhi del servizio

“E’ un ricorso inammissibile, in quanto la relativa cognizione deve ritenersi devoluta al giudice ordinario”: così ha sentenziato il Tar della Campania (Sezione Quinta) pronunciandosi sul ricorso presentato dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta contro il Comune di Frignano e nei confronti della DHI, società che si occupa della raccolta dei rifiuti.

In pratica il Cub chiedeva l’annullamento di un’ordinanza del 2012 con la quale il sindaco pro-tempore decretò lo stato di emergenza sanitaria per il mancato espletamento del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata sul territorio comunale e quindi di individuare un operatore economico specializzato e qualificato in materia, cui affidare in via provvisoria il servizio di igiene urbana del Comune di Frignano. E anche la successiva determina con la quale il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Frignano affidò alla ditta DHI il servizio di igiene urbana “porta a porta” a tempo indeterminato e comunque fino al 31 dicembre 2012.

Secondo i giudici “nel caso di specie, il Comune di Frignano ha prodotto in giudizio una serie copiosa di atti adottati dal Settore tecnico - Servizio ecologia e ambiente del Comune di Frignano, con i quali a fronte di verbali di sopralluogo redatti dalla Polizia locale (e corredati in alcuni casi anche da riproduzioni fotografiche), sono state sollevate al Consorzio ricorrente formali contestazioni in merito alla non corretta effettuazione del servizio di igiene urbana, con la comminatoria di penali. D’altra parte, tenuto conto della notoria situazione relativa all’emergenza-rifiuti nella Regione Campania, l’utilizzo da parte del Sindaco dei poteri contingibili ed urgenti non si palesa sproporzionato rispetto alla criticità della situazione in cui si è trovato il Comune resistente. A tale riguardo, occorre evidenziare che la decisione di interrompere i rapporti contrattuali con il consorzio ha costituito presupposto logico-giuridico indispensabile per procedere all’affidamento in via d’urgenza di un servizio che, per sua natura, non tollera interruzioni”.

Per questo motivo ritiene che ci sia “l’infondatezza della domanda di annullamento formulata dalla parte ricorrente” che rende inoltre “priva di fondamento anche la connessa domanda di risarcimento del danno, per mancanza dell’elemento oggettivo”.

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