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Cronaca Mondragone

“Sanzioni disciplinari ritorsive”, nuova mazzata per il Comune

Il Tar conferma le sanzioni comminate dall’Anac: “Il dipendente che ha denunciato non doveva essere punito”

Le due sanzioni disciplinari emesse dal Comune di Mondragone nei confronti dell’ex comandante della polizia municipale Antonio Di Nardo hanno natura “ritorsiva” e per questo viene confermata la sanzione pecuniaria di 5mila euro di sanzione dell’Anac. E’ quanto emerge dalla sentenza del Tar Lazio, pubblicata il 16 giugno scorso, dopo il ricorso presentato dal funzionario del Comune che contestava l’irrogazione della sanzione.

I giudici amministrativi della Prima sezione hanno ripercorso la vicenda dell’ex comandante della polizia locale che aveva chiesto ed ottenuto dall’Anac la tutela del “whistleblower” dopo aver denunciato alla Procura alcuna colleghi. Proprio la ‘tutela’ è stata contestata nel ricorso presentato contro la sanzione, ma il Tar ha ribadito “che le denunce presentate in forma non anonima non potevano eludere le tutele ad esso spettante”. Tali denunce oggettivamente mettevano in rilievo comportamenti scorretti, tenuti da alcuni dipendenti del Comune ed erano finalizzate a tutelare l'integrità dell'Amministrazione. Infatti Di Nardo nonostante denunciato, non solo dai vari responsabili di Area, ma anche da alti vertici dell’amministrazione Comunale non è stato, a sua volta, sottoposto a procedimento penale per calunnia, in relazione alla falsità delle circostanze oggetto delle denunce, poi archiviate.

Perciò, è il sunto della sentenza, non sussiste alcun elemento concreto che potesse indurre a mettere in dubbio la di lui buona fede e la sua intenzione di tutelare anche l'integrità della Pubblica Amministrazione, nel momento in cui egli presentava gli esposti alla Procura della Repubblica. Le due sanzioni disciplinari comminate dal Comune di Mondragone erano collegate alla mancata comunicazione, al sindaco ed al responsabile anti corruzione e trasparenza, di situazioni di illecito o irregolarità di cui il dipendente sia a conoscenza, “Nemmeno può ritenersi - scrivono i giudici nella sentenza - che vi sia l'obbligo di inoltrare, anche al RPCT dell'Amministrazione e all'ANAC, le denunce presentate dal whistleblower all'Autorità giudiziaria: l'art. 54 bis d.lgs. 165/2001, infatti, utilizzando la congiunzione "o", pone i diversi organi destinatari della segnalazione in alternativa tra loro, senza imporre un obbligo di segnalazione congiunta. Infine, se si imponesse al denunciante di effettuare sempre la segnalazione anche al RPCT, si priverebbe il dipendente di tutela in tutti quei casi in cui sia lo stesso RPCT ad essere coinvolto nell’illecito".

L'Anac ha sottolineato come Di Nardo avesse provveduto, il 22 gennaio 2019, a notiziare il sindaco delle denunce nei confronti dei collaboratori della Polizia Municipale: “Dunque - aggiungono i giudici amministrativi - non si potrebbe affermare che egli avesse mancato agli obblighi di collaborazione e di informazione che le norme regolamentari gli imponevano, tenendo sempre presente che tali norme non possono potrebbero essere interpretate nel senso che impongono al dipendente di informare il Sindaco e I'RPCT di eventuali situazioni illecite, con precedenza rispetto a qualsiasi altra autorità, dal momento che una simile informativa potrebbe mettere a repentaglio l'esito delle indagini, soprattutto quando il Sindaco e/o I'RPCT siano coinvolti nelle situazioni illecite".

Per questo motivo “le sanzioni disciplinari, tra l'altro neppure trascurabili, inflitte dall'UPD al Di Nardo, per la loro opinabilità sono state correttamente ritenute dall'ANAC come indicative di un intento punitivo che non può trovare la ragion d'essere solo in norme regolamentari, che non risultano essere state violate dal Di Nardo. A tale considerazione l' ANAC ha aggiunto il rilievo che sanzioni simili non sono state adottate dall'UPD quantomeno negli ultimi tre anni, e che il componenti del Collegio disciplinare, pur sapendo che il Di Nardo già li aveva denunciati, non hanno ritenuto di astenersi, come imponeva loro all'rt. 7 del Regolamento”.

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