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Cronaca Piedimonte Matese

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso del Comune

Bocciato l'appello dell'Ente contro la sentenza del Tar favorevole alla ditta che si occupava della riscossione ordinaria e coattiva

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del Comune di Piedimonte Matese nei confronti della ditta Studi e Servizi alle Imprese Srl, in merito alla riscossione ordinaria e coattiva. Nel gennaio 2022 il Comune risolveva il contratto con Studi e Servizi alle Imprese Srl il contratto di appalto per la gestione e la riscossione dei tributi comunali sino a quel momento in essere a causa del "mancato raggiungimento degli obiettivi della riscossione".

Successivamente veniva disposto l’affidamento della “Attività di supporto alla gestione dei tributi comunali” con affidamento diretto per 4 mesi, poi prorogati a 19 mesi, in favore della società Aerarium; mentre veniva disposto l’affidamento del servizio di supporto alla riscossione dei tributi comunali alla società Pubblialifana (anche in questo caso, originario affidamento di 4 mesi poi prorogati a 19). Pertanto, in estrema sintesi: pur a fronte di un ben preciso atto di indirizzo della giunta comunale di dicembre 2021, il quale contemplava un “soggetto unico” per il supporto alla gestione di tutti i tributi comunali e per tutte le relative fasi, comprese la riscossione volontaria e quella coattiva, venivano in sostanza stipulati due diversi contratti di appalto (entrambi sotto la soglia dei 139mila euro, soglia questa utile per “non andare a gara”: il primo con Aerarium per il supporto alla gestione dei tributi; il secondo con Pubblialifana per il supporto alla riscossione coattiva dei tributi. Per questo Studi e Servizi alle Imprese, invocando la violazione del principio della pubblica gara, ricorreva contro l’affidamento a Pubblialifana del servizio di supporto alla riscossione dei tributi comunali dinanzi al Tar della Campania, il quale accoglieva il ricorso.

Dal canto suo il Comune, nel ricorso al Consiglio di Stato, evidenziava che andava considerata "la manifesta impossibilità di aggiudicare il servizio a Studi e Servizi alle Imprese in ragione dell'avvenuta risoluzione del precedente contratto. Il Consiglio di Stato ha però evidenziato che "la valutazione di inaffidabilità dell'operatore economico, in ragione di precedenti inadempimenti dai quali siano conseguiti provvedimenti di risoluzione, costituisce senza dubbio espressione di apprezzamento discrezionale e giammai vincolato od automatico ad opera della stazione appaltante", che ha il potere di escludere un operatore economico inadempiente (come evidenziato dal Comune di Piedimonte nei confronti di Studi e Servizi alle Imprese). 

Inoltre il Consiglio di Stato ha sottolineato che "l’atto di indirizzo della delibera di giunta comunale espressamente prevede che sia la riscossione ordinaria sia la riscossione coattiva avrebbero dovuto essere condensate in un unico soggetto. Del resto, quel tipo di servizio era stato sino ad allora affidato ad un unico soggetto il quale era chiamato ad occuparsi di gestione dei tributi e di relativa riscossione (ordinaria e coattiva)". Invece "l'indirizzo politico iniziale (riscossione ordinaria e coattiva gestita da un solo soggetto) è stato poi diversamente declinato (senza alcuna motivazione al riguardo) in due distinti servizi: 'supporto alla gestione dei tributi' e 'supporto alla riscossione coattiva'".

Da qui la sentenza del Consiglio di Stato di rigettare il ricorso presentato dal Comune di Piedimonte Matese. L'Ente, inoltre, è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di 3.000 euro nonché al rimborso del contributo unificato e da corrispondere in favore dell’appellata Studi e Servizi alle Imprese Srl.

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