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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Aversa

Ex dirigente del Comune condannato dalla Corte dei Conti anche in Appello

Dovrà risarcire 25mila euro per uno standard comunale usucapito da un privato e per i mancati introiti tributari

La prima sezione giurisdizionale centrale d’appello (presidente Agostino Chiappiniello) ha confermato la condanna dell'ex dirigente del Comune di Aversa (oggi in pensione) Claudio Pirone al risarcimento di 25mila euro per il damano erariale provocato in qualità di dirigente del Patrimonio dell’Ente.

La sentenza di primo grado condannava Pirone per due diverse ipotesi di danno: la prima per omessa denuncia dei responsabili dell'ufficio urbanistico per il danno patrimoniale subito dal Comune di Aversa per effetto dell’intervenuta usucapione e l’altra per omessa denuncia della mancata riscossione di crediti tributari.

La vicenda trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza di Aversa, in base alla quale la Procura regionale aveva accertato che una delle aree standard, acquisite dal Comune di Aversa per realizzare opere di urbanizzazione, indebitamente occupata da un privato per lungo tempo, era stata usucapita, dallo stesso privato, in forza della sentenza dichiarativa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 120 del 23 aprile 2004, notificata al Comune di Aversa il 18 maggio 2004, non appellata e, quindi, passata in giudicato il 18 giugno 2004, nonché trascritta all’Agenzia delle entrate di Caserta il 13 maggio 2004.

La Procura aveva contestato un danno erariale pari alla definitiva sottrazione al patrimonio comunale del cespite usucapito in favore dell’occupante “sine titulo”. La condotta illecita di Pirone si era sostanziata, secondo i giudici, nella omessa denuncia del danno erariale, poiché, trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della predetta sentenza, era, appunto, decorso il termine di prescrizione nei confronti dei Responsabili dell’ufficio urbanistico, primi artefici del nocumento.

Ulteriore danno erariale contestato dalla Procura regionale, in parte, a Pirone e, in parte, ai responsabili dell'ufficio urbanistico, era costituito dai tributi (Ici relativa al periodo da giugno 2004 al 2007 e Tarsu relativa agli anni dal 2003 al 2007), evasi dall’usucapente e prescritti in rapporto all’area in esame, tenuto conto che il presupposto impositivo per l’Ici era maturato il 18 maggio 2004, data di acquisto della proprietà comunale per usucapione.

Secondo i giudici d’appello (che nelle scorse settimane hanno emesso la sentenza) “non si può che convenire con il primo giudice. Dalla documentazione in atti risulta che la sentenza civile, da cui è scaturito il danno al patrimonio del Comune, è passata in giudicato il 13 maggio 2004 e che nel quinquennio successivo Pirone, quale Responsabile dell’ufficio patrimonio, non ha trasmesso formale denunzia alla Procura della Corte dei conti”. Ne deriva che “fintantoché Pirone, destinatario di atto di costituzione in mora da parte del Comune, è rimasto nelle sue funzioni avrebbe dovuto segnalare e denunziare e non lo ha fatto. Egli, pertanto, deve rispondere della perdita subita dall’ente” evidenziando che “la sussistenza del danno era facilmente conoscibile dal Pirone, in relazione sia alle funzioni da questi svolte che alle note dell’avvocatura comunale trasmesse al Pirone sulla vicenda in questione”.

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