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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Carinola

La Cleprin vince ricorso al Consiglio di Stato contro Comune e Soprintendenza

Gli Enti dovranno valutare nuovamente la richiesta di sanatoria

Tutto da rifare. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dalla società Cleprin degli imprenditori Antonio Picascia e Franco Beneduce, saliti alla ribalta delle cronache dopo essere stati vittima di episodi di estorsione da loro stessi denunciati. La vicenda riguarda la guerra legale sullo stabilimento industriale di Carinola dove su trasferita l’azienda dopo il rogo che distrusse quello di Sessa Aurunca nel luglio 2015. Nella nuova area, acquisita ad un’asta giudiziaria, furono state riscontrate irregolarità urbanistiche che spinsero il dirigente dell’ufficio comunale di Carinola ad emettere le ordinanze di abbattimento delle opere abusive ed anche di sospensione dell’attività. 

La storia della Cleprin dopo il trasferimento

La vicenda che fa da sfondo al contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti. La società Cleprin S.r.l. esercita attività di produzione e commercializzazione di saponi e detergenti industriali; nel 2016, per effetto del decreto del Giudice dell’esecuzione del 14 settembre 2016, in conclusione della procedura esecutiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 562/1995, il complesso industriale sito nel Comune di Carinola nel quale sono state realizzate le opere oggetto del presente contenzioso veniva trasferito in proprietà alla Cleprin, che ancora oggi vi svolge l’attività. In seguito al decreto di trasferimento, la Cleprin ha presentato 3 separate istanze di condono edilizio presso il comune di Carinola per la sanatoria di abusi edilizi preesistenti, entrando poi nel possesso effettivo dello stabilimento in data 15 novembre 2016. Poco meno di un anno dopo, il 28 settembre 2017, la società chiedeva al Comune di Carinola il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed il Comune trasmetteva l’istanza alla Soprintendenza per le Province di Caserta e Benevento, corredata dal parere favorevole reso dalla Commissione comunale per il paesaggio. La Soprintendenza, il 24 novembre 2017, chiedeva al Comune di Carinola una integrazione documentale con riferimento, in particolare, alla copia dei titoli edilizi del complesso industriale, completi di elaborati grafici progettuali e autorizzazioni paesaggistiche, essendo insorti dubbi circa la validità di uno dei titoli edilizi originari e, dunque, circa la sanabilità delle opere. La società riteneva di presentare (nuovamente) una istanza volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica. In altri termini la Cleprin, con nota del 22 febbraio 2018, chiedeva l’archiviazione della istanza di autorizzazione paesaggistica precedentemente inoltrata e, con successiva nota del 12 marzo 2018, chiariva le ragioni di tale scelta, per poi presentare, in data 13 aprile 2017, una SCIA per l’inizio dell’attività produttiva. In seguito ad un accertamento della Polizia locale il Comune di Carinola, il 14 marzo 2018, ha adottato il provvedimento numero 3084 con cui ha ordinato la sospensione dell’attività imprenditoriale assumendo che la SCIA presentata il 13 aprile 2017 fosse improduttiva di effetti e, quindi, adottava anche il provvedimento con il quale ha ordinato la sospensione della realizzazione delle opere edilizie e la rimozione delle installazioni realizzate abusivamente. La società Cleprin impugnava i provvedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania e chiedeva al Comune di Carinola il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, ma il Comune dichiarava l’istanza improcedibile considerato che le istanze di condono sarebbero state comunque respinte in virtù di nuova documentazione acquisita e quindi, nel contempo, avviava un procedimento di revoca del parere favorevole espresso in precedenza ai fini del rilascio del condono. Gli atti venivano imputati al Tar Campania che, con la sentenza numero 2096/2020, ha accolto solo in parte i ricorsi proposti, nello specifico limitandosi ad accogliere in parte il solo ricorso introduttivo, respingendo tutte le altre censure formulate dalla Ceprin nei confronti degli atti e provvedimenti impugnati.

“Confusione tra le due amministrazioni”

Dopo un primo round perso davanti al Tar Campania, però, i due imprenditori sono riusciti ad ottenere la vittoria al Consiglio di Stato. Nella sentenza della Sesta Sezione, presidente Sergio Santoro, emerge “la incompletezza del percorso istruttorio svolto dal comune di Carinola e dalla Soprintendenza, ciascuno per le proprie competenze e con riferimento ai procedimenti sottoposti al loro esame, che ha accompagnato la irragionevolezza delle conclusioni alle quali le due amministrazioni sono giunte nel caso in esame. Lo stesso giudice di primo grado ha avuto modo di definire “un punto fermo” della presente complessa questione edilizia, quello relativo alla circostanza che sulla domanda di condono le amministrazioni non avessero mai espressamente e “atomisticamente” deliberato, finendo poi, successivamente, per confondere il procedimento di condono, allo stato ancora pendente e il (diverso e distinto) procedimento volto all’accertamento di conformità di alcune opere realizzate successivamente al trasferimento in proprietà in capo alla Cleprin del complesso immobiliare. Tale confusione e sovrapposizione di procedimenti, che ha coinvolto anche la sentenza oggetto di appello, nella quale il TAR solo in parte ha assunto posizione rispetto al caleidoscopio procedimentale, onde concludere per la illegittimità solo di alcuni dei provvedimenti impugnati, ha fatalmente finito per inquinare la legittimità delle decisioni assunte dalle due amministrazioni, anche perché ciascun provvedimento pare poggiare sulla mancata sanatoria delle opere realizzate prima del trasferimento in proprietà alla Cleprin del complesso immobiliare, che però sono l’oggetto della domanda di condono edilizio mai definita dal comune appellato. Ne deriva ancora che vengono condizionati dalla confusione nell’esercizio dei poteri propri delle due amministrazioni, inevitabilmente, il “deliberato” mancato scrutinio nel merito, da parte del comune, sia della richiesta di rilascio del certificato di agibilità sia della SCIA presentata al SUAP comunale per l’avvio dell’attività produttiva che, proprio per la presenza di opere realizzate abusivamente (quelle oggetto della procedura di condono non definita dalle amministrazioni competenti), sono stati considerati non esaminabili dagli uffici amministrativi. Tali considerazioni, provocate dalla ricostruzione documentale dei fatti oggetto di controversia, militano nel senso dell’accoglimento dei motivi di appello onde indurre le amministrazioni a riedizionare i procedimenti e, quindi, ad esprimersi nuovamente in merito a tutte le istanze presentate dalla Cleprin, facendo così salvo l’esercizio di ogni potere legittimamente esercitabile dalle ridette amministrazioni competenti”.

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