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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Castel Volturno

Indagato ed assolto per aver favorito i Casalesi, i giudici dicono 'no' al risarcimento

Il fratello dell'ex sindaco era stato anche arrestato. Ma per la Cassazione non deve essere risarcito

Assolto dalle accuse di aver favorito il clan dei Casalesi ma non vittima di “errore giudiziario”. E’ quanto certificato dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (presidente Donatella Ferranti) che ha respinto il ricorso presentato da Alfonso Schiavone, fratello dell’ex sindaco di Castel Volturno Antonio, contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli che aveva rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

Alfonso Schiavone era stato in carcere dal 12 febbraio 2012 al 14 ottobre 203 e poi ai domiciliari fino al 12 febbraio 2014 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, per aver favorito i Casalesi. Secondo i magistrati, infatti, Scalzone, dipendente del Comune di Castelvolturno e fratello del sindaco pro tempore, “strumentalizzava le sue funzioni istituzionali mediante consigli ed assistenza al fine di consentire la realizzazione di un imponente centro residenziale turistico in località Lago Patria, con versamento di 6.000 euro in favore del sodalizio criminale per ogni appartamento realizzato, attraverso il rilascio di provvedimenti amministrativi illegittimi in favore di Angelo Simeoli e dei suoi figli, teste di paglia dei reali titolari di quei beni, e cioè Raffaele Giuliani, impossibilitato a superare il vaglio dei certificati antimafia in quanto condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., ed i suoi familiari”.

Le accuse, però, non hanno retto al vaglio del giudici tant’è che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 9 dicembre 2015, aveva assolto Alfonso Scalzone dai reati di cui era accusato, ritenendone l'insussistenza fattuale. Per questo motivo il fratello del sindaco aveva presentato richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione senza fortuna. Anche la Corte di Cassazione ha, infatti, rigettato la sua richiesta spiegando che “la condotta posta in essere da Scalzone, per cui lo stesso è stato sottoposto a misura custodiale, presenta indubbi profili di colpa grave, ostativa al riconoscimento del suo diritto alla riparazione. Il comportamento dello Scalzone, cioè, appare tale da aver certamente creato i presupposti, e quindi reso prevedibile, l'intervento dell'autorità giudiziaria - poi sostanziatosi nell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale — così da impedire, in applicazione dei principi resi da questa Corte (anche a Sezioni Unite), il riconoscimento dell'invocato beneficio”.

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