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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Cesa

Comune dà permesso in sanatoria, poi fa dietrofront e viene bacchettato dal giudice

Condannato l'Ente sul ricorso presentato da una cittadina

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava, presidente Alessandro Tomassetti) ha accolto il ricorso presentato da una donna, contro il Comune di Cesa che non si è nemmeno costituito in giudizio. La donna ha ottenuto l'annullamento del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria a firma del Responsabile dell'Ufficio Area Tecnica Settore Urbanistica e Ambiente, Architetto Giacomo Petrarca, con il quale il Comune di Cesa ha ritenuto acquisito al patrimonio comunale l'area di proprietà della ricorrente e quindi di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o connesso, per quanto di ragione, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.

La ricorrente espone di aver chiesto al Comune intimato, nel febbraio 2021, in qualità di proprietaria dell’immobile di via Toscanini, un permesso di costruire in sanatoria relativo a lavori di “ampliamento di volume”. Il Comune rilasciava il permesso ma tuttavia, nell’esercizio del potere di autotutela, notificava alla signora il provvedimento di annullamento del permesso in precedenza rilasciato, ingiungendo altresì la demolizione dei manufatti abusivi, con la motivazione che “l’istanza è stata presentata da chi non era più proprietario e proposta dopo l’acquisizione ipso iure della proprietà per il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione”, pertanto ritenendosi acquisita al patrimonio comunale l'area di proprietà della ricorrente.

All’udienza dell’11 gennaio 2023 la causa veniva trattenuta per la decisione e per il giudice "il ricorso è fondato e va accolto con consequenziale annullamento del provvedimento impugnato al fine del riesame". Per il tribunale "va accolta la censura relativa alla illegittimità del provvedimento per mancanza del provvedimento di inottemperanza all’ordine di demolizione, indispensabile ai fini del perfezionamento dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale". Quindi "può trovare accoglimento la doglianza spiegata dalla ricorrente nella parte in cui la medesima deduce l’illegittimità del provvedimento per insufficienza della motivazione in ordine al bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati".

Il Comune dovrà anche sborsare 1500 euro per le spese processuali.

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