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Cronaca

Pasticceria vince ricorso contro Soprintendenza per la pedana da rimuovere

Per i giudici del Tar il parere è illegittimo. Annullata l’atto del Comune

Il gestore del bar-pasticceria ‘La Delizia’ di Roccamonfina vince la battaglia legale contro la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La settima sezione del Tar Campania (presidente Michelangelo Maria Liguori) ha accolto il ricorso del titolare che aveva impugnato il diniego sulla richiesta di autorizzazione in sanatoria all’installazione di una pedana a servizio dell’esercizio commerciale del ricorrente, ubicato in zona sottoposta a vincolo monumentale e paesaggistico, e del conseguente diniego opposto dal Comune di Roccamonfina.

“Dall’esame della documentazione anche fotografica allegata alla perizia di parte depositata in allegato al ricorso - scrivono i giudici del Tar - si desume che la pedana in questione, di circa 23 mq, svolge, piuttosto, la funzione di rendere più comoda la fruizione dello spazio esterno senza compromettere il suolo su cui insiste, come precisato anche da parte ricorrente con riferimento alla pendenza dell’area e alla necessità di assicurare una più agevole collocazione dei tavoli posti a servizio dell’attività commerciale di bar e pasticceria svolta”. A ciò sin aggiunge che “non risulta meritevole di favorevole apprezzamento neanche quanto rilevato dalla Soprintendenza circa l’esclusione dell’applicazione della previsione di cui all’art. 10 comma 5 del D.L. 76/2020 in quanto, in tesi, ritenuta non comprensiva delle opere in sanatoria. Come si desume, infatti, dal tenore letterale della norma in questione, ciò che rileva ai fini dell’applicazione è la natura dell’intervento avente ad oggetto la “posa in opera di elementi o strutture amovibili” (quindi senza che possa desumersi una esclusione per opere già installate). Si è già rilevato a riguardo che la pedana contestata presenta i caratteri di struttura facilmente amovibile che non compromette il suolo su cui insiste. Ne consegue che alcun dubbio può residuare circa l’applicazione del regime semplificato come da ultimo integrato e modificato, anche ad opere già installate, in considerazione pure del regime emergenziale e che le misure appaiono volte ad assicurare il distanziamento sociale mediante l’incremento di utilizzo di suolo pubblico all’aperto, su cui poter svolgere attività di bar, ristorazione e simili”.

Per il Tar “il parere della Soprintendenza, per tutto quanto evidenziato, risulta, dunque, illegittimo, anche laddove si riferisce al profilo culturale ex art. 21 Decr. Leg.vo 42/2004, e deve, pertanto, essere annullato. Il diniego opposto dal Comune di Roccamonfina risulta viziato da illegittimità derivata, in quanto la civica amministrazione, pur rilevando le ragioni volte ad escludere la necessità di acquisizione dei titoli di compatibilità paesaggistica e culturale, ed esprimendo perplessità circa l’operato dell’amministrazione statale preposta alla tutela del vincolo, si è conformata al parere negativo, respingendo l’istanza di autorizzazione culturale in sanatoria”. Per questo motivo il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

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