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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Santa Maria Capua Vetere

Respinto il ricorso della Procura per il nuovo sequestro del laboratorio d’analisi

Era stato ‘liberato’ dopo la cessione delle quote. Per la Cassazione non ci sono le basi normative per intervenire

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per il sequestro bis del Centro Diagnostico Sammaritano. I locali erano stati sequestrasti nel 2018 quando, a seguito di una indagine affidata alla Guardia di Finanza, erano emerse gravi irregolarità. In particolarem nel corso di una prima perquisizione presso il centro diagnostico, era stata appurata la presenza di circa mille reagenti, calibrati, soluzioni ed altrettante dispostivi medici scaduti da diverso tempo oltre alla carenza nell’applicazione delle procedure corrette di gestione del laboratorio. La svolta giudiziaria c’era però stata nel giugno del 2020 quando il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il dissequestro del laboratorio dopo il cambio della compagine societaria.

La Procura, allora, ha presentato ricorso contestando la scelta del giudice. “La cessione delle quote societarie del Centro - secondo il magistrato - non è stata effettiva, in quanto dal contratto di compravendita si ravvisavano elementi sospetti e nulla escludeva di ipotizzare che Vincenzo Di Caprio (il precedente titolare, ndr) potesse ricomprare le quote, per cui i beni in sequestro avrebbero potuto essere nuovamente utilizzati per commettere ulteriori reati”. Inoltre “l'estromissione societaria di Di Caprio non era elemento idoneo ad elidere il pericolo di reiterazione, attesi i legami familiari che coinvolgevano le parti (il nuovo titolare è il suocero, ndr)”.

Per i giudici della Seconda Sezione della Cassazione, però, questo non basta per annullare il provvedimento, ritenendo lo stesso inammissibile: “Il ricorso contesta la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto insussistente il periculum alla luce dei controlli eseguiti sul centro e della nuova compagine sociale) - si legge nelle motivazioni degli ermellini - senza mai lamentare violazione di legge o mancanza di motivazione, ma con motivi tutti relativi al merito della decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso”.

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