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Cronaca

Pagano vuole subito 17 milioni dal Comune ma perde la battaglia al Tar

Ricorso presentato in ritardo dopo il diniego della commissione straordinaria di liquidazione

Non è andata a buon fine la prima battaglia giudiziaria tra la Sace di Mario Pagano ed il Comune di Caserta per la liquidazione (almeno parziale) del maxi credito che la società che ha gestito per diversi anni la raccolta rifiuti nel Capoluogo vanta nei confronti di Palazzo Castropignano.

La Seconda sezione del tribunale amministrativo ha infatti definito “irricevibile” il ricorso presentato dal legali dell’imprenditore casertano, in quanto arrivato in ritardo in merito alla chiusura del primo dissesto da parte della commissione straordinaria di liquidazione. I commissari, infatti, avevano presentato una proposta transattiva a Pagano, dichiarando la disponibilità a pagare circa 17 milioni di euro (su oltre 43 milioni totali) per “chiudere la partita”, ma la proposta è stata rispedita al mittente.

A quel punto la Sace (attualmente in liquidazione) ha chiesto comunque che venisse pagata tale somma quale “acconto” in attesa della definizione totale del credito vantato, ma il Ministero dell’Interno ha dato parere contrario e questo ha portato al diniego della commissione straordinaria di liquidazione. Il provvedimento è stato impugnato al Tar, ma in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dalle norme, come spiegato nella sentenza emessa nei giorni scorsi dai giudici.

“Posto che l’interesse fatto valere dalla ricorrente quello di ottenere l’immediato pagamento delle somme non contestate di cui alla proposta transattiva- si legge nella sentenza - il Tribunale osserva che gli atti lesivi della posizione giuridica della ricorrente risultano essere in realtà in primo luogo e prioritariamente la determina -del Settore Economico e Finanziario del Comune di Caserta -n. 304 del 6.3.2019, che ha trasferito anche le risorse derivanti dalla chiusura della I procedura di dissesto alla Commissione del II dissesto, sino alla concorrenza al 01.01.2019 di 58.100.864,44 euro, nonché la successiva Nota prot. 85440 del 24.07.2019, con cui l’OSL resistente ha espressamente affermato di non potere aderire alla richiesta avanzata dalla ricorrente di pagamento “del credito riconosciuto con la prima procedura di dissesto, a valere sulle somme accantonate dalla precedente OSL, ai sensi dell'art. 258 comma 4 del TUEL”. Orbene, posto che non risultano tempestivamente impugnate né la suindicata determina n. 304/2019 con cui è stato disposto il trasferimento dei fondi rinvenienti dalla chiusura del I dissesto al II dissesto, facendo così confondere le masse attive dei due dissesti e facendo quindi venire di fatto meno l’accantonamento ed il vincolo di destinazione che la ricorrente assume esistente sulle somme rinvenienti dal I dissesto, né la nota del 24.07.2019 da ultimo citata recante la determinazione dell'OSL di non provvedere alla liquidazione delle somme richieste dalla ricorrente nei limiti dell'accantonamento sul presupposto dell’inesistenza di alcun vincolo di destinazione sulle predette somme, appare evidente che il ricorso è comunque irricevibile atteso che nessuna utilità riceverebbe la ricorrente dall’invocato annullamento degli impugnati pareri Ministeriali che, peraltro, dato il loro carattere infraprocedimentale, sono anche di per sè privi di autonoma lesività”.

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