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Cronaca Santa Maria Capua Vetere

La Diocesi porta in tribunale il Ministero ma non riesce a strappare il risarcimento

Il Tar respinge il ricorso per l'occupazione dei terreni per l'ampliamento dell'Alifana

L’Istituto Diocesano, proprietario di tre fondi siti nel Comune di Santa Maria Capua Vetere ha contestato che questi ultimi erano stati destinati alla realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Alifana, in forza del progetto presentato dal Consorzio Ascosa Quattro ed approvato dal Ministero dei Trasporti nel 2003 che aveva dichiarato le opere di “pubblica utilità, urgenti ed indifferibili”. Tutto certificato da un decreto del prefetto di Caserta che, nel 2003, aveva disposto l’occupazione d’urgenza della superficie di 4332 mq di proprietà dell'Istituto Diocesano.

Ma la procedura espropriativa non era stata definita nel termine finale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, fissato in anni 5 dalla sua adozione, termine scaduto in data 13 marzo 2008 senza che fosse adottato il decreto di espropriazione. Così l’Istituto ha contestato l’illegittima occupazione dei fondi di sua proprietà, chiedendo la restituzione degli stessi ed il risarcimento del danno per l'omesso godimento

Ma la Quinta sezione del Tar Campania (presidenteMaria Abbruzzese) è stata di diverso avviso. “L'Ente ecclesiastico - ha scritto nelle motivazioni - non ha allegato e men che meno dimostrato che l'occupazione sia stata materialmente effettuata in difetto della redazione del verbale d'immissione in possesso, mentre l’EAV Srl, che ha negato recisamente l'intervenuta apprensione materiale del bene, ha contestato che nella documentazione d'ufficio fosse rinvenibile alcun verbale d'immissione in possesso. Tale circostanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, deve essere correlata alla mancata esibizione da parte dell'Istituto di un verbale d'immissione in possesso, o quantomeno dalla allegazione che esso fosse stato redatto in violazione delle richiamate disposizioni. A tal fine non può assumere valenza di principio di prova la perizia descrittivo-estimativa redatta dal tecnico incaricato dall’istituto ricorrente”. Per questo motivo il ricorso è stato respinto.

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