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Cronaca San Prisco

Il Comune perde 2,5 milioni di finanziamenti e deve anche risarcire la ditta

L'appalto conteso tra ricorsi, interdittive antimafia e sentenze non rispettate

La Prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania condanna il Comune di San Prisco al risarcimento di una società ma, al tempo stesso, non accoglie il ricorso per l’annullamento del bando dei lavori di realizzazione di strutture complementari allo sviluppo e al potenziamento dell'area Pip.

Il ricorso è stato presentato dalla Prisma Costruzioni Srl dopo che le erano stati revocati i lavori. La revoca dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di “realizzazione di strutture complementari allo sviluppo e al potenziamento dell’area p.i.p.” era stata giustificata dall’ente locale procedente in ragione della circostanza che la fonte regionale unica di finanziamento dell’appalto, stanziato con determina dirigenziale n. 320 del 16 maggio 2014 per un ammontare di 2.375.974,98 euro, era venuta meno, non essendo stata prorogata dall’amministrazione regionale. La revoca era stata confermata, con determina dirigenziale n. 269 del 10 maggio 2017, in base al rilievo, ulteriore e integrativo, che, il 5 maggio 2017, a carico della Prisma risultava emessa dalla Prefettura di Caserta una interdittiva antimafia (poi rimossa dopo poche settimane).

La prima sezione del Tar (Salvatore Veneziano Presidente, Paolo Corciulo ed Olindo Di Popolo consiglieri) ha sancito che “la carenza originaria o sopravvenuta della copertura finanziaria rappresenta una valida ragione per disporre la revoca dell’affidamento di un appalto pubblico, anche all’indomani della stipula di quest’ultimo”. Ed aggiunge: “Nel caso in esame, l’illegittima ammissione in gara dell’originaria aggiudicataria (Cogienne) e la successiva inerzia della stazione appaltante nel conformarsi al dictum giurisdizionale emesso sul punto, già in fase cautelare (ord. n. 1124/2015), oltre che di merito (sent. n. 5530/2015), da questo adito giudice amministrativo qualificano, senz’altro, soggettivamente in termini di colpa precontrattuale il comportamento dell’amministrazione comunale resistente, addivenuto alla perdita delle risorse finanziarie stanziate per l’appalto posto in gara e, quindi, alla revoca dell’affidamento di quest’ultimo.”. Per questo motivo il Tar condanna il Comune a risarcire “il danno emergente corrispondente ai costi inutilmente sopportati in previsione dell’instaurazione del rapporto contrattuale”.

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