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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca Parete

Niente permesso premio per il boss ergastolano: "E' ancora pericoloso"

Non è più al 41 bis ma non può vedere i familiari fuori dal carcere

Il boss del clan dei Casalesi, Domenico Feliciello, esce dal ’41 bis’ ma non può lasciare il carcere, nemmeno per un ‘permesso premio’. Il boss di Parete, detto ‘Mimì e cuglietiello’ è attualmente in carcere in Lombardia e nelle scorse settimane già il Tribunale di Sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da Feliciello (detenuto all’ergastolo con isolamento diurno per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, omicidio continuato, estorsione, detenzione illegale di armi e violazione delle misure di prevenzione) avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Milano che aveva rigettato l’istanza di concessione di un permesso premio. 

Secondo il magistrato la condotta “stata regolare”, avendo mantenuto corretti rapporti con gli operatori e gli altri detenuti ma “la sua adesione al trattamento rieducativo era stato meno apprezzabile”. E quindi in ogni caso, “permaneva la pericolosità sociale di Feliciello, che aveva partecipato ad un sodalizio mafioso (clan dei Casalesi) in posizione di assoluto rilievo, compiendo gravissimi delitti; la sua scelta criminale restava non motivata, essendo egli cresciuto in un ambiente apparentemente avulso dalla criminalità: Feliciello, secondo il Magistrato, non sembrava aver perso l’inclinazione al delitto e alla sua fascinazione. La scelta di non collaborare, benché motivata con il desiderio di tutelare i familiari, permetteva al detenuto di godere di credito verso il sodalizio, ancora operante, non potendosi di conseguenza escludere una ripresa dei rapporti”. 

Ha ricorso per cassazione il difensore di Domenico Feliciello, deducendo mancanza o apparenza della motivazione. Nel reclamo, non soltanto si rimarcava il mutamento di compagine della struttura del clan dei casalesi dagli anni ‘90 ad oggi, ma soprattutto si ricordava che, come affermato in sentenze irrevocabili, Feliciello era stato condannato a morte dai vertici del clan, essendo stato spodestato dal suo ruolo fin dal 1995, su decisione di Francesco Bidognetti, che aveva ordinato la sua eliminazione fisica. Secondo l’avvocato poi Feliciello aveva partecipato al trattamento rieducativo e aveva ammesso gli addebiti e ciò dimostrava il divario tra i fatti criminosi commessi e l’attuale condizione soggettiva del detenuto, permettendo uno scrutinio positivo sugli effetti del trattamento risocializzante e dimostrando la mancanza di pericolosità sociale. 

E poi emerge che “il regime di 41 bis era stato revocato proprio sulla base del mutamento delle condizioni di pericolosità del soggetto”, oltre che “Feliciello aveva goduto di permessi “di necessità” nel corso dei quali si era comportato correttamente”. 

Il ricorso sottolinea che, con la richiesta di permesso premio, Feliciello non aveva chiesto di tornare nei luoghi dei suoi crimini, ma solo di poter godere di poche ore con i familiari fuori dal carcere: il diniego di tale possibilità confligge con il “diritto alla speranza” affermato dalla Corte EDU. 

Il Sostituto Procuratore generale, Kate Tassone conclude però per il rigetto del ricorso. 

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