Permesso di costruire annullato dopo 13 anni. Ma non si può: "Superati tutti i termini"
Una cittadina è stata costretta a presentarsi al Tar per far valere le proprie ragioni
Una sentenza per certi versi storica. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha accolto un ricorso presentato da una cittadina condannando il Comune di Casal di Principe alle spese legali. Ma cosa è successo? Era il 2001 quando l’allora responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Casal di Principe ordinava la demolizione di un manufatto insistente in I Traversa Omero a Casal di Principe. Sette anni dopo, nel 2008, veniva chiesto al Comune di Casal di Principe il rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria, domanda che fu accettata alcuni mesi dopo (precisamente nell’ottobre del 2008). Tutto sembrava ‘scorrere’ liscio fino al luglio 2021 (ben 13 anni dopo) quando l’Ente comunicava di aver avviato il procedimento per l’annullamento del permesso a costruire. Quindi parte tutto l’iter giudiziario e il Tar dà ragione alla signora: “Il ricorso è fondato”.
Sì perché il provvedimento amministrativo illegittimo “può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi (all’epoca dei fatti diciotto) dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”. Per il giudice “l’amministrazione non può neanche limitarsi ad indicare i vizi del permesso di costruire e le norme urbanistiche con le quali il titolo stesso si pone in posizione di conflitto, ma deve esplicare le concrete ragioni di interesse pubblico che giustificano l’adozione dell’atto di annullamento e compiere un’adeguata ponderazione di tutti gli interessi implicati, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero richiamo all’opportunità di ripristinare la legalità violata”.
E quindi l’annullamento d’ufficio “presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito”.
In definitiva e con assorbimento di ogni altra censura, “v’è quanto basta per ritenere la fondatezza del ricorso che, nei termini e limiti di quanto si è andato esponendo, va, quindi accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe. Condanna il Comune di Casal di Principe al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in 2mila euro”.