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Cronaca Trentola-Ducenta

Il Comune ordina la demolizione degli abusi in casa, il Tar lo stoppa

Per i giudici amministrativi il dirigente era "incompetente"

Comune di Trentola Ducenta ‘condannato’ dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania dopo il ricorso presentato da un cittadino. Il trentolese aveva chiesto (ed ha poi ottenuto) l’annullamento dell’Ingiunzione con la quale il Comune di Trentola Ducenta gli ha ordinato la demolizione di parte del suo fabbricato di via IV Novembre, ritenuto abusivo.

Il cittadino nel ricorso ha fatto presente che “il fabbricato è stato realizzato, per la parte inferiore, antecedentemente al 1967, dopodiché sono seguiti una serie di permessi”. Del tutto inopinatamente, in assenza di opere edili in atto ed ulteriori rispetto a quelle già segnalate all’Ente, su segnalazione anonima, il Comune di Trentola Ducenta disponeva una ispezione presso l’immobile del ricorrente. Dai controlli sarebbe emerso che ci fossero degli abusi, che il cittadino ha immediatamente rigettato presentando ricorso al Tar. Si è costituito in giudizio il Comune di Trentola Ducenta, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improponibile e, nel merito, infondato.

Secondo il giudice invece “il ricorso è fondato”. Per il Tar “il provvedimento impugnato è illegittimo per la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, necessaria tutte le volte in cui il confronto procedimentale col destinatario del provvedimento possa rivelarsi utile o necessario ai fini della esatta determinazione della consistenza dell’abuso di cui viene intimata la demolizione, come nella specie, laddove le opere contestate al ricorrente sono il frutto di una serie di titoli edilizi rilasciati dall’ente nel corso degli anni ai genitori del ricorrente di cui il Comune ne ignora completamente l’esistenza. Il provvedimento impugnato andava sorretto da congrua motivazione, libera da formule di stile che si apprestano ad essere utilizzate in qualsiasi caso, contenente i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche nonché l’interesse pubblico che non sia solo rappresentato dalla asettica circostanza dell’obbligo dell’ente di intervenire. Nella specie tutto ciò manca e tali omissioni sono vieppiù necessarie in quanto l’ente non contesta un mero abuso edilizio realizzato senza titolo amministrativo bensì la difformità dal titolo edilizio assentito nel 1980, ovvero circa 30 anni or sono, peraltro senza tener conto che l’opera predetta si giovava di ulteriori titoli abilitativi edilizi e varianti”.

Per il giudice “ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati è ravvisabile nella circostanza che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato da organo dirigenziale incompetente, anziché dal sindaco. Il provvedimento impugnato andava sorretto da congrua motivazione, libera da formule di stile utilizzabili in ogni caso e contenente i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche nonché l’interesse pubblico che non sia solo rappresentato dalla asettica circostanza dell’obbligo dell’ente di intervenire”.

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