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Cronaca Casal di Principe

"La casa deve essere demolita": giudice ribalta tutto dopo 12 anni

La sentenza del tribunale amministrativo: accolto il ricorso del ricorrente

Il Tar della Campania accoglie il ricorso di un cittadino casalese e 'condanna' il Comune di Casal di Principe 'smontando' la tesi dell'ufficio municipale. Il cittadino di Casal di Principe aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di ben 12 anni fa quando il Comune di Casal Di Principe (Area tecnica-settore Urbanistica) aveva annullato in autotutela la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per un immobile in via Moravia. Chiesto (e ottenuto dal ricorrente) l'annullamento anche dell'ordinanza di demolizione di opere abusive dello scorso 2021 con il quale veniva ingiunta la rimozione di tutte le opere abusive e consistenti nella demolizione di tutti i corpi di fabbrica presenti e del muro di recinzione e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Per il giudice del Tar "il provvedimento si fa carico di evidenziare le ragioni di illegittimità dell’atto di sanatoria annullato e quelle per cui – in rapporto alla controversa falsità delle rappresentazioni – non ricorrerebbe alcun affidamento tutelabile. Ma l’individuazione dell’interesse pubblico sotteso all’annullamento è, tuttavia, inadeguata. La “ratio” della norma è, quindi, quella di riportare nell’alveo della legittimità formale gli immobili che non presentino aspetti di sostanziale contrasto con la normativa urbanistica. La motivazione quindi on può consistere nella riproposizione di considerazioni (come carenze della documentazione) che avrebbero potuto determinare il rigetto dell’istanza. Nel caso di specie, come sempre avviene nell’ipotesi di esercizio del potere di autotutela, il provvedimento favorevole è stato, infatti, rilasciato e tanto giustifica il maggior onere motivazionale in capo all’Amministrazione che intenda ritirarlo".

Nella sentenza si continua dicendo che "in sede si annullamento di ufficio, in particolare, l’Amministrazione opera il ritiro di un atto favorevole già perfetto ed efficace di talchè si rende necessario evidenziare i profili di interesse pubblico che risultino prevalenti rispetto agli altri interessi, pubblici e privati, che invece indurrebbero alla conservazione dell’atto. In tal senso, per un verso, non basta evidenziare profili di formale contrarietà alla legge, ma occorre evidenziare le sostanziali ragioni di contrarietà alla normativa urbanistica del manufatto per cui era stata concessa la sanatoria. Per altro verso, eventuali difformità tra quanto realizzato e quanto autorizzato in sanatoria avrebbero potuto essere direttamente sanzionate mediante un ordine di demolizione senza che ciò comportasse, in ossequio al principio di proporzionalità, l’annullamento del titolo edilizio nel suo complesso. Occorre rilevare che il provvedimento impugnato non denuncia in alcun passaggio la difformità del manufatto rispetto alla normativa urbanistica. In sostanza, le pretese carenze nella rappresentazione progettuale e nella legittimazione del ricorrente così come le conseguenti carenze istruttorie sono elevate a uniche ragioni dell’annullamento che, invece, avrebbe dovuto basarsi anche su una conclusiva valutazione di contrarietà del manufatto alla strumentazione urbanistica".

Quindi il ricorso "va accolto" anche perché "lo stesso ente locale, va aggiunto, non ha controdedotto alcunchè in merito lasciando, in sostanza, incontestata l’affermazione della parte ricorrente secondo cui la demolizione sarebbe senz’altro consequenziale al provvedimento in autotutela già annullato in sede giurisdizionale". L’ente locale potrà riesaminare la fattispecie fermo rimanendo che i soli manufatti senz’altro non compresi nell’istanza di sanatoria potranno essere attinti dall’eventuale rinnovazione dell’ordine di rimessione in pristino.

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