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Cronaca Casal di Principe

Costruisce mega villa ma è tutto abusivo. "Si deve demolire"

Decisione definitiva arrivata dal Consiglio di Stato

Una mega villa di 600 mq dovrà essere abbattuta. La decisione finale è arrivata dal Consiglio di Stato (Sezione Sesta, presidente Hadrian Simonetti) che ha respinto il ricorso presentato da tre cittadini rappresentati e difesi dall’avvocato Renato Labriola, contro il Comune di Casal di Principe (che non si è costituito in giudizio). Già il Tar della Campania aveva dato ragione al Comune ma i ricorrenti hanno voluto arrivare fino all’ultimo grado di giudizio. Avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione numero 13 del 2011 emessa dal Comune di Casal di Principe e l’annullamento della comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca del permesso di costruire, del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e dell’avvio del procedimento per l’acquisizione al patrimonio immobiliare. Stiamo parlando di una villa costruita e ultimata in tutte le sue parti senza permesso di costruire, composta da un piano terra, un piano rialzato e un primo piano, ripartita su una superficie di circa 600 mq, completamente recintata con un muro perimetrale di altezza di ca 3 metri con ingresso pedonale e per auto.

Già all’esito del giudizio di prime cure il Tar ha respinto il ricorso principale per infondatezza dei motivi e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti perché rivolto nei confronti di meri atti endopreocedimentali, privi di autonoma valenza procedimentale e, come tali, non impugnabili. In particolare, il Giudice di primo grado, scrutinando il primo motivo del ricorso principale, concernente l’asserita violazione dell’articolo 7 della legge 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento che ha portato al provvedimento gravato, lo ha ritenuto infondato in ragione del contenuto rigidamente vincolato che caratterizza gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l’ordine di demolizione di costruzione abusiva, per cui non devono essere preceduti dalla comunicazione d’avvio del relativo procedimento. Anche il secondo motivo del ricorso principale, concernente la lamentata carenza di motivazione del provvedimento impugnato, è stato respinto ritenendo “l’ordinanza di demolizione in questione risulta sufficientemente motivata sulla base delle risultanze di fatto facendo riferimento agli atti istruttori di accertamento dell’abuso, riportando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’ordinanza demolitoria. In particolare, sono compiutamente individuate e descritte le opere realizzate ed è dato conto dell’assenza del permesso di costruire, ovverosia dei presupposti e delle ragioni sostanziali dell’ordine di demolizione. Viene altresì fatto riferimento alla normativa sugli abusi e l’imprecisa indicazione (o anche l’omissione) dell’esatto articolo di legge applicato è elemento del tutto formale che non inficia la validità dell’ordine di demolizione”. 

Per il giudice del Consiglio di Stato comunque l’appello è infondato e va respinto. Il Collegio ritiene che “l’ordinanza di demolizione censurata soddisfà i criteri. Da un attento esame dell’ordinanza di demolizione emerge chiaramente che, per quanto concerne l’individuazione e descrizione delle opere abusive, si fa specifico riferimento al verbale della Questura di Caserta, dal quale si evince che il 1° settembre 2010 il personale di polizia di stato poneva sotto sequestro la villa costituita ed ultimata in tutte le sue parti e lussuosamente arredata realizzata su circa 600 mq ed esattamente sulla parte interna di via Vecchia di Vico”. Per questo motivo “il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello lo respinge”.

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