
Funerale conteso, confermato l’arresto per titolare di agenzia funebre
La Cassazione respinge il ricorso: regge l’impianto accusatorio della Procura
L’avvocato di Cirella, dopo che il Riesame ha confermato l’impianto accusatorio ai danni del suo assistito e del complice, ha proposto ricorso alla Cassazione contestando la ricostruzione effettuata dai carabinieri. Ma per la Seconda Sezione della Cassazione “la motivazione del Tribunale è perfettamente logica e coerente con le risultanze processuali nella parte in cui ritiene che tra la denuncia presentata dalla vittima e quella presentata da Cirella non vi sia alcun collegamento, non fosse altro che perché riguardano soggetti diversi e perché comunque non relativa ad un episodio estorsivo, visto che, secondo l'ordinanza impugnata, la vittima si sarebbe limitato a chiedere una percentuale a Cirella per fargli organizzare il funerale; peraltro, non essendo stata prodotta dalla difesa la denuncia presentata da Cirella, il motivo sul punto è generico, posto che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione” si legge nelle motivazioni.
Relativamente al concorso di Cirella nel reato di tentata estorsione, continua, “la motivazione del Tribunale è contenuta in tutta l'ordinanza impugnata, secondo cui Cirella si era avvalso di "Galluccio Eugenio condannato in via definitiva per l'appartenenza al succitato clan (Esposito di Sessa Aurunca, ndr), al fine di esercitare pressioni e attività intimidatorie nei confronti del Gravino, che svolge la sua stessa attività nel medesimo circondario, con l'obiettivo di sbaragliare la concorrenza e conquistare il predominio nel settore dei servizi funebri del Comune di Carinola”.
Ed infine secondo gli ermellini “l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 codice penale non è stata ravvisata soltanto per il riferimento fatto da Galluccio a "noi", ma perché Galluccio, nella minaccia riferita alla vittima, si era rivolto con espressioni inequivocabilmente legate metodi camorristici (lo sparare al volto della vittima se non avesse lasciato a Cirella l'organizzazione del funerale), con sussistenza quindi dell'aggravante quantomeno sotto il profilo del metodo mafioso”.