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Cronaca Orta di Atella

"La farmacia deve chiudere". Mazzata del Consiglio di Stato

Respinto l'ultimo ricorso presentato dalla titolare

La farmacia della dottoressa Maria Luisa Sagripanti deve chiudere. E’ arrivata infatti la sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato (presidente Marco Lipari) che mette la parola fine alla querelle tra la dottoressa (difesa dall’avvocato Antonio Lamberti) e il Comune di Orta di Atella (rappresentato dall’avvocato Gaetano Pastena).

La vicenda parte nel febbraio 2011 quando ci fu l’ordinanza di chiusura della farmacia di via Toscanini (angolo via Gandhi). La dottoressa fece subito ricorso al Tar della Campania ma arrivò una sentenza a favore del Comune che in pratica respinse la richiesta di annullamento dell’ordinanza. Ecco quindi che la ‘battaglia’ legale si sposta al Consiglio di Stato. Che però dà ancora ragione all’Ente comunale respingendo il ricorso della dottoressa Sagripanti, confermando quindi la sentenza del Tar, condannando anche l’appellante al pagamento di 1500 euro a favore del Comune di Orta di Atella.

L’8 febbraio 2011 la dottoressa riceve la comunicazione dell’ordinanza con la quale si ordina appunto la chiusura della farmacia per mancanza del certificato di agibilità. Il Tar aveva dato ragione all’Ente perché “dalla acquisita documentazione è emerso che la giustificazione del censurato atto risiede nell’accertata assenza del certificato di agibilità e del permesso di costruire, in quanto oggetto di annullamento con provvedimento del Comune di Orta di Atella n. 58 del 14.10.2009”.

A confermare quanto già sentenziato dai giudici del Tar arriva anche la decisione del Collegio del Consiglio di Stato che sottolinea che “l’agibilità dei locali attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato. Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale”.

Entrando nel merito della questione “constatata la carenza del presupposto di cui in argomento, il Comune non avrebbe potuto fare altro che impedire lo svolgimento dell’attività mediante l’adozione di un provvedimento di natura doverosa e vincolata, che, perciò, resiste anche alla (ulteriormente dedotta) censura di omessa preavviso”.

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