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Cronaca

Belforte confessa il duplice omicidio ma non basta: "Nessuno sconto di pena"

La decisione dei giudici sul delitto di Biagio Letizia e Giovanna Breda. I legali del capoclan: "Ha confessato 19 omicidi ma non è stato interrogato"

Una lettera all'Antimafia in cui Domenico Belforte si è dichiarato colpevole di ben 19 omicidi per i quali non sarebbe stato interrogato dai pm. Emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal boss dei Mazzacane confermando la sentenza di condanna a 16 anni, pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli, per il duplice omicidio di Biagio Letizia e Giovanna Breda

Belforte - attraverso i propri legali - ha impugnato il verdetto dinanzi alla Suprema Corte chiedendo l'applicazione dell'attenuante speciale della dissociazione. Nel corso del processo in Appello, infatti, Belforte avrebbe ammesso di aver dato l'ordine di morte. Dichiarazioni che hanno portato alla sua condanna, con la concessione delle attenuanti generiche, dopo l'assoluzione in primo grado. Secondo l'accusa la loro eliminazione era stata deliberata dai Belforte perché la Breda era ritenuta confidente dei carabinieri e Letizia si era rifiutato di sopprimere la moglie ed era sospettato di voler costituire un gruppo criminale autonomo.

Ma c'è di più. Belforte denuncia il fatto che la Corte avrebbe del tutto 'obliterato' "il contenuto della missiva del 9/7/2015", con cui "si era dichiarato responsabile di ben 19 omicidi, per nessuno dei quali era stato interrogato dal Pubblico ministero procedente. Non era dato conoscere, pertanto, quale sarebbe stata l'utilità dell'apporto collaborativo dell'imputato, al quale ingiustamente era stata negata la riduzione della pena solo a ragione dell'inerzia dell'ufficio inquirente", si legge nel ricorso.

Per la Cassazione "l'attenuante della dissociazione deve essere limitata a quanto riferito dall'imputato in ordine ai reati per i quali si procede, perché è solo in relazione ad essi che può essere valutata la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal dichiarante in modo tale da risultare determinante per la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità che costituiscono oggetto del processo in cui l'attenuante viene invocata". 

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