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Cronaca Succivo

Distributore di gas in zona agricola, clamorosa sentenza del Tar

Accolto il ricorso presentato dall'Atellana Gas. Il giudice: "Fuori dal centro abitato c'è la possibilità di installare un distributore"

Importante vittoria al Tar della Atellana Gas contro il Comune di Succivo. Ottenuto l’annullamento del silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità per la sanatoria di distributore di Gpl per autotrazione nel Comune di Succivo in via Sagliano, nonché per la declaratoria della conformità urbanistica ed edilizia degli interventi eseguiti. I ricorrenti hanno dichiarato di avere in disponibilità un fondo nel Comune di Succivo in via Sagliano in zona agricola sul quale veniva realizzato un impianto di distribuzione gas per autotrazione giusta concessione edilizia e permesso di costruire. Solo che quest’ultimo è stato annullato con sentenza proprio del Tar nel 2015 con conseguente preclusione del rilascio della concessione petrolifera da parte del Comune di Succivo.

Il Comune di Succivo si è costituito per controdedurre ai singoli motivi di ricorso ed evidenziare che parte ricorrente non è proprietaria né ha la disponibilità della particella di terreno in disparte che si ha riguardo non ad un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, ma alla sanatoria di uno precedente installato abusivamente. La controinteressata Brp S.a.s. ha dedotto circa il difetto del requisito della conformità in quanto il Permesso di costruire del 2013 è stato annullato con sentenza di questo Tribunale confermata dal Consiglio di Stato. Secondo il giudice del Tar il ricorso merita accoglimento.

Secondo il Tar “a prescindere dai provvedimenti giurisdizionali intervenuti sulla vicenda, il Comune di Succivo avrebbe dovuto valutare che tutte le opere di cui al Permesso di costruire ricadono in Zona agricola, dunque fuori dal centro abitato, ove è sempre consentita l’istallazione di impianti per la distribuzione di carburanti anche all’interno delle fasce di rispetto stradali”. “In particolare il silenzio-diniego opposto dall’Amministrazione locale è illegittimo proprio perché omette di valutare la richiamata normativa regionale che, al dichiarato fine di razionalizzare ed ammodernare il sistema distributivo dei carburanti, ha dato attuazione alla normativa comunitaria e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. In conclusione “il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato diniego tacito dell’istanza di accertamento di conformità quale presentata da parte ricorrente”

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