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Cronaca Teverola

La sfida tra Comune e Agribio vive un altro round: il Consiglio di Stato sospende la chiusura

Ci sono tantissimi giudizi ancora in corso: si entrerà nel merito il prossimo 30 marzo

Se si leggesse bene il decreto del Consiglio di Stato ci si farebbe subito una chiara idea di quello che sta accadendo tra la società Agribio di Pietro Chianese e il Comune di Teverola. La vicenda è ormai nota a tutti: il proprietario dice di avere un agriturismo e di avere tutte le carte in regola per ospitare presso la struttura 'La Sosta' a Teverola degli ospiti anche per il pernottamento o per l'utilizzo a ore delle camere mentre il Comune ritiene che sia a tutti gli effetti un bed and breakfast e quindi non abbia le autorizzazioni per restare aperto.

Ci sono tanti di quei ricorsi ancora in essere che anche il presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato, Franco Frattini, scrive nell'apertura del decreto di essere di fronte "all’ormai lungo contenzioso esistente tra l’appellante ed il Comune di Teverola". L'ultimo decreto sospende ancora una volta i provvedimenti del Comune perché si entrerà nel merito della discussione il prossimo 30 marzo 2021.

"Questa Sezione ha in più occasioni pronunziato, in sede cautelare monocratica o collegiale, la sospensione delle misure volte – attraverso strumenti e contestazioni di volta in volta differenti, dalla inesistenza dell’attività agricola prevalente alla odierna mancanza della pretesa autorizzazione di P.S. – a far cessare interamente l’attività svolta dalla stessa appellante. La sentenza appellata ripropone, motivando in modo più approfondito stante la sede di merito, una interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie su cui già, seppure in sede cautelare collegiale, era intervenuta l’ordinanza di sospensione nel 2020 della Sezione.  La vicenda, ed i due appelli già pendenti relativi ai diversi profili della stessa, sarà esaminata in sede di merito all’udienza del 30 marzo 2021. Quindi considerato che anche la sentenza qui appellata può essere sospesa, nei suoi effetti irreversibilmente dannosi per l’appellante, sino a tale data, ritenendosi meritevole di conferma in questa sede quanto osservato dalla Sezione con la sopra citata ordinanza collegiale numero 377 del 2020".

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