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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Cosentino tradito da uno Sms. “La Procura temeva offrisse regali ai testimoni dei processi”

Ecco le motivazioni con le quali la Cassazione ha respinto il ricorso contro la condanna a 4 anni

I magistrati della Dda che indagavano sull’ex sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino temevano che il politico di Forza Italia, dal carcere, riuscisse a fare “offerte e promesse” ai testimoni del processo Eco4 per farli testimoniare a suo fare. E’ quanto hanno messo nero su bianco i giudici della Sesta Sezione della Cassazione nelle motivazioni con le quali hanno respinto il ricorso degli avvocati di Cosentino contro la condanna a 4 anni per corruzione, in concorso col cognato Giuseppe Esposito e l’agente della polizia penitenziaria Umberto Vitale. Un’indagine che trova il suo “momento focale” in uno Sms tra Vitale e Cosentino, registrato dagli inquirenti, e contestato dalla difesa, secondo la quale, quella intercettazione è stata captata in maniera illegale.

Ma gli ermellini non hanno accolto questa tesi. “Questa Corte - si legge nelle motivazioni - con orientamento consolidato che il Collegio condivide e ribadisce, ha, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito l'imputato né quali sarebbero le specifiche conversazioni intercettate che si assumono essere inutilizzabili, né quale sarebbe la loro valenza probatoria rispetto al ragionamento probatorio sotteso alla affermazione della responsabilità penale, cioè la loro incidenza e decisività rispetto alla decisione impugnata”.

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