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Cronaca Trentola-Ducenta

Doppio agguato di camorra, condanna definitiva per l'autista di Setola

Regge l'impianto accusatorio, la Cassazione respinge il ricorso

Nessun ulteriore sconto di pena per Gabriele Brusciano, 42 anni, autista del killer stragista del clan dei Casalesi Giuseppe Setola. L’imputato era stato condannato, in primo grado, dal gup del tribunale di Napoli, ad una pena complessiva di 12 anni (già applicato l'aumento a titolo di continuazione della pena inflitta con la sentenza del gup del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 18 ottobre 2012), in quanto ritenuto responsabile di concorso nei tentati omicidi ai danni di Salvatore Orabona e Giuseppina Molitierno, commessi il 12 dicembre 2008 a Trentola Ducenta,  A Brusciano era ascritta la partecipazione, quale vedetta-staffetta, all'azione, realizzata da un gruppo di soggetti alle dipendenze di Giuseppe Setola, esponente di vertice del clan dei casalesi, fazione Bidognetti, consistita nel portarsi dapprima nei pressi dell'abitazione di Salvatore Orabona e nell'esplodere dall'esterno dell'immobile numerosissimi colpi di arma da fuoco al fine di colpire lo stesso ed i suoi familiari, riusciti a scampare all’agguato; per poi ripetere la stessa condotta ai danni di Pietro Falcone, anche in questo caso senza successo per essere stata attinta una vicina di casa, Giusepppina Molitierno, colpita durante quest'ultima sparatoria. 

Una sentenza di condanna già riformata, parzialmente, dalla Corte d’Apello di Napoli che, applicate le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell' 11 dicembre 2013, irrevocabile il 28 febbraio 2017, rideterminava in 3 anni di reclusione l'aumento per il doppio agguato di Trentola, confermando nel resto il giudizio di responsabilità, ulteriormente avvalorato dalle dichiarazioni rese nel giudizio di Appello anche dalla persona offesa Salvatore Orabona, divenuto intanto collaboratore di giustizia.

Brusciano ha impugnato la sentenza, contestando il narrato dei vari collaboratori di giustizia ed anche la ricostruzione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (all’interno dell’automobile vi erano delle cimici). Ma per i giudici della Cassazione non ci sono margini per accogliere il ricorso: “La sentenza impugnata - scrivono - è sorretta da adeguata motivazione laddove ha condotto la verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, soggetti intranei all'associazione di stampo mafioso di riferimento ed a diretta conoscenza dei fatti delittuosi oggetto del processo nei quali, per loro stessa ammissione, erano stati coinvolti”. 

La sentenza, scrivono gli ermellini, “ha in primo luog orichiamato le emergenze offerte dall'attività intercettativa telefonica ed ambientale, condotta nei riguardi di Salvatore Orabona, dalle quali ha dedotto la dimostrazione del fatto che costui aveva descritto l'agguato come condotto mediante il tentativo di attirarlo all'esterno della sua abitazione col pretesto di consegnargli dolci e vino e poi, al suo rifiuto, mediante una protratta sparatoria ed aveva riconosciuto alcuni assalitori in Paolo Gargiulo, Angelo Rucco e Giuseppe Barbato, soggetti organici al clan Setola. Ha confermato la riconducibilità di entrambe le azioni di fuoco ad un unico gruppo di aggressori per il contesto esecutivo, unitario sul piano spazio-temporale e delle modalità operative, nonché per le risultanze delle indagini balistiche, indicative dell'impiego dello stesso fucile kalashnikov e delle medesime pistole già utilizzate in precedenti azioni omicidiarie, commesse dal gruppo di fuoco a disposizione di Giuseppe Setola”. 

E relativamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cangiano e Borriello Montanino sottolinea che “i dubbi di una versione dei fatti concordata si alimenta soltanto della circostanza della loro scelta di collaborare con la giustizia non immediatamente dopo l'arresto, ma in un momento successivo alla condanna riportata nel separato processo, senza peraltro che siano indicati apprezzabili e concreti aspetti di sospetta coincidenza o di smentita, ricavabili da altri mezzi di prova, né credibili ragioni di un consapevole mendacio. Le altre fonti di prova, diverse dai due predetti propalanti, non negano la partecipazione di Brusciano, ma descrivono soltanto segmenti diversi delle due iniziative e non offrono una ricostruzione completa e frutto di conoscenze dirette. Del resto si mostra da parte delle difese di ignorare che le accuse mosse a Brusciano ritagliano per lo stesso un ruolo di secondo piano nell'esecuzione dei due agguati, non compatibile, come già osservato dalla Corte di merito, con una falsa accusa, che avrebbe, invece, cercato di comprometterne maggiormente la posizione e che il suo coinvolgimento è reso plausibile dalla dimostrata appartenenza al medesimo clan camorristico, dei quali erano sodali gli altri correi ed i suoi accusatori, e nel cui interesse i due episodi erano stati compiuti”.

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