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Cronaca San Cipriano d'Aversa

"Offerta anomala", condannati al risarcimento Comune e stazione appaltante

Importante sentenza del Tar Campania che accoglie il ricorso di una ditta finita seconda ma contro una 'offerta a perdere' della prima classifica

Un appalto affidato con un’offerta talmente ribassata che la ditta vincitrice avrebbe rischiato di ‘perderci’. E che, in corso d’opera, è invece aumentata ben sopra la base d’asta. Dopo il ricorso della seconda ditta in graduatoria, la prima sezione del Tar Campania (presidente Salvatore Veneziano) ha emesso una condanna importante, perché oltre al Comune di San Cipriano d’Aversa viene condannato al risarcimento anche il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania e Molise che aveva ‘lavorato’ come stazione appaltante.

L’offerta anomala

La storia ha inizio nel 2016 quando viene bandita la gara per la realizzazione di un’isola ecologica a San Cipriano d’Aversa. Alla gara partecipa la San Paolo Appalti che presenta un’offerta con un ribasso di oltre il 18%, per cui l’offerta per i lavori era di 274.707,19 euro e quella per le forniture di € 140.053,45, per complessivi 414.760,64 euro; nella sua offerta la San Paolo Appalti s.r.l. aveva anche proposto migliorie per un valore di 133.486 euro. Contro l’assegnazione fa ricorso la Co.Ra. Costruzione, rappresentata dall’avvocato Mario Caliendo, che ha contestato: “La società vincitrice aveva specificato un utile pari al 5% su lavori e forniture, quindi rispettivamente pari a 13.000 euro e 7.000 euro, per complessivi 20.000 euro. Ne discenderebbe che i costi sarebbero pari a 396.000 euro (ossia i valori di offerta meno l’utile dichiarato), coperti dal prezzo che sarebbe stato incassato, pari a €414.760,00. Tale quadro tuttavia risulterebbe incompleto, dal momento che ai costi devono essere aggiunti quelle per le opere migliorative offerte, pari a 133.486 euro, il che determinerebbe un aumento dei costi complessivi pari a 529.486 euro, che rispetto agli incassi previsti, realizzerebbero una perdita di 115.000 euro”. A ciò va aggiunto che l’offerta economica della San Paolo Appalti s.r.l. pari al 18,50% di ribasso sarebbe stata formulata solo per la quota di lavori, mancando alcuna specificazione di ribasso anche per le forniture; di conseguenza, l’offerta per le forniture avrebbe dovuto essere calcolata come pari alla base d’asta, abbassando così la media di offerta ad 11,39% e facendo scivolare tale concorrente al terzo posto in graduatoria alle spalle della ricorrente”.

Condannata la stazione appaltante

I giudici del Tar Campania hanno concluso: “Il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo illegittimo il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di una concorrente la cui offerta anomala è stata illegittimamente ritenuta congrua dalla stazione appaltante, sebbene non fossero stati giustificati i significativi costi delle opere migliorative offerte. A questo punto, ritiene il Collegio di non pronunciarsi sulla domanda di annullamento, in quanto il 13 febbraio 2018 i lavori oggetto di affidamento sono stati ultimati, per cui l’interesse che residua in capo alla società ricorrente è quello a fini risarcitori, risultando proposta la relativa domanda nell’atto introduttivo del ricorso”. E specifica che “il danno deve essere riconosciuto nell’utile che la società avrebbe percepito ove fosse stata dichiarata aggiudicataria, da calcolarsi, in via equitativa, nella misura del 3% del valore dell’offerta; a tale voce deve essere aggiunto il danno curriculare nella misura del 2%, sempre sul valore di offerta. Il Provveditorato e il Comune di San Cipriano d’Aversa, responsabili in solido tra loro, dovranno formulare una proposta risarcitoria alla società ricorrente, seguendo i criteri indicati, entro il termine di 60 giorni. Le spese seguono la soccombenza con condanna del Provveditorato, del Comune di San Cipriano d’Aversa e della San Paolo Costruzioni s.r.l. al relativo pagamento in favore della società ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nella complessiva misura di 2.500 euro oltre accessori e rimborso, in solido tra le amministrazioni, dell’importo del contributo unificato versato”.

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